Bonus Cervelli, L'Agenzia delle Entrate illustra le agevolazioni fiscali per gli impatriati

Bernardo Diaz Martedì, 05 Aprile 2016
La possibilità di opzione al bonus fiscale previsto dal decreto sull'internazionalizzazione delle imprese è stata estesa anche ai lavoratori autonomi e agli esercenti attività d'impresa.
Chi si è trasferito in Italia prima del 31 dicembre 2015 potrà scegliere se avvalersi dei vecchi benefici fiscali, previsti dalla legge sul cd. controesodo (legge 238/2010), o dei nuovi, introdotti dal decreto legislativo sull'internazionalizzazione delle imprese (Dlgs n. 147/2015). Il contribuente potrà effettuare la scelta tramite una richiesta da presentare al datore di lavoro. Se il soggetto è un professionista, artista o imprenditore l'opzione potrà avvenire direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016 (Unico 2017). Lo prevede il provvedimento prot. 46244/2016 approvato la scorsa settimana dall'Agenzia delle entrate, con il quale vengono dettate le modalità di esercizio dell'opzione ai fini dell'applicazione dei benefici per i lavoratori impatriati previsti dall'art. 16 del dlgs n. 147/2015.

I chiarimenti arrivano dopo l'approvazione della legge di stabilità 2016 che ha modificato i termini per accedere agli incentivi fiscali potenziati per il rientro dei cervelli in Italia, previsti dalla legge 238/2010. In sostanza, conferma l'Agenzia delle Entrate, i lavoratori che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 possono scegliere liberamente se accedere al beneficio fiscale previsto dalla Legge sul controesodo cioè una detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell’80 per cento, a seconda se trattasi, rispettivamente di lavoratori o lavoratrici, sino al 2017, oppure se accedere al bonus previsto dal decreto internazionalizzazione delle imprese. Resta inteso che chi è rientrato in Italia dopo il 2015 potrà contare, invece, solo su quest'ultimo bonus con un vantaggio meno succulento ma comunque più lungo in quanto destinato ad operare per cinque anni

Il provvedimento delle Entrate chiarisce, in particolare, le modalità operative per chi, pur rientrando nella prima tornata di agevolazioni, intende utilizzare il nuovo regime. In tali ipotesi, i lavoratori dipendenti devono presentare un'apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro entro i prossimi 90 giorni. La richiesta dovrà contenere le generalità del contribuente, il codice fiscale, l'attuale residenza italiana, nonché l'impegno a comunicare ogni variazione prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. La scelta è irrevocabile e ha effetto a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020. Retribuzioni, ritenute e conguagli dovranno quindi essere operate sul 70% del reddito lordo, mentre il restante 30% sarà esente.

L'Agenzia amplia inoltre il perimetro dell'opzione. Sebbene la legge non lo preveda espressamente, «si è ritenuto di consentire l'accesso all'opzione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti ex lege n. 238/2010» (con inclusione quindi anche autonomi e titolari di attività di impresa). Senza quindi dover attendere i requisiti richiesti per accedere al nuovo regime fiscale (da definire con un dm non ancora emanato, nonostante il termine sia scaduto il 5 gennaio). «Ciò, anche tenuto conto che la stessa relazione illustrativa al decreto di attuazione», sottolineano le Entrate, «precisa che per alcuni di tali requisiti la verifica sarebbe inattuabile». Si pensi, per esempio, al requisito delle residenze estere degli ultimi cinque anni. Per coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 1° gennaio 2016, se in possesso dei requisiti «qualitativi» fissati dal Mef, sarà possibile applicare il solo nuovo regime.

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Documenti: Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

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