Si tratta di una precisazione importante in quanto consente di ampliare il perimetro di concessione del bonus sino ad oggi in dubbio per questa tipologia di intervento. Essendo, la sostituzione della caldaia (anche) classificabile come intervento di risparmio energetico il contribuente potrebbe infatti optare per la più robusta detrazione del 65% perdendo, in tal caso, la possibilità di attivare il bonus mobili che, come noto, è agganciato solo alla detrazione del 50% per il recupero edilizio. D'altro canto se il contribuente optasse per la detrazione del 50% e la sostituzione della caldaia non fosse stata considerata un intervento straordinario, parimenti, non avrebbe goduto del bonus. La norma parla, infatti, di arredo della casa «ristrutturata», senza ricordarsi che la detrazione del 50% agevola anche una serie di piccoli lavori che non possono essere considerati di ristrutturazione vera e propria. Da qui il rischio che la sostituzione della caldaia, qualora intervento ordinario avrebbe vanificato la possibilità di godere del bonus arredo o quanto meno esposto al rischio di sanzioni il contribuente che ne avesse fatto comunque richiesta.
Le Entrate, tuttavia, precisano che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell ’ impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’ accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente". Pertanto in tale ipotesi il contribuente potrà accedere anche al bonus arredi alle condizioni previste dalla legge. Il bonus mobili, come noto, spetta a chi beneficia della detrazione del 50% per il recupero edilizio e concede una detrazione del 50% su una spesa massima di 10 mila euro per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni). I mobili devono essere destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato. La detrazione deve essere divisa in dieci rate annuali di pari importo e si applica sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016.