Bonus Prima Casa, il credito per il riacquisto diminuisce le imposte sui redditi

Bernardo Diaz Sabato, 20 Giugno 2015
L'importo residuo a seguito del riacquisto della prima casa potrà essere utilizzato per ridurre le imposte sui redditi dell'acquirente.
Se il credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa" non è utilizzato per intero in sede di registrazione dell'atto di "riacquisto", l'eccedenza può essere portata in diminuzione delle imposte sui red­diti dovute in futuro dal contri­buente o in compensazione delle somme dovute in base al dlgs 241/1997 (a titolo di ritenute d'acconto, di contributi o pre­mi per l'assicurazione contro in­fortuni e malattie professionali). Tale importo residuo non potrà, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. Lo precisa l'agen­zia delle Entrate nella circolare 17/E/2015 pubblicata lo scorso aprile sul sito internet.

Il credito d'imposta per riacquisto della "prima casa" matura quando un contribuente, en­tro un anno dalla vendita dell'abi­tazione acquistata con l'agevola­zione "prima casa", procede all'ac­quisto di un'altra abitazione "prima casa". L’importo del credito d'imposta spettante è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto.

Il credito di imposta spettante può essere utilizzato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, ovvero, può essere u tilizzato nei seguenti modi: a) per l'intero importo, in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I contribuenti hanno, dunque, la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante secondo le modalità sopraindicate.

Il punto affrontato nella cir­colare 17 /E si pone quando il credi­to d'imposta sia spendibile solo parzialmente in sede di "riacqui­sto" di una prima casa. Si pensi al caso di un primo ac­quisto nel quale sia stata pagata un'im­posta di registro di 10mila euro e a un "riacquisto" in cui si debba pagare un'imposta di registro di 6mila eu­ro. Quando dunque si registra il riacquisto, si ha un cre­dito non utilizzato di 4 mila euro. L'Agenzia precisa che l'importo residuo del credito può essere destinato dal contribuente alla diminuzione delle imposte sui redditi delle per­sone fisiche o in compensazione. Ma non potrà essere usato in diminuzione di imposte di regi­stro, ipotecaria, catastale, e impo­sta su successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credi­to, in quanto la legge sul credito d'imposta stabilisce che in relazio­ne alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere uti­lizzato «per l'intero importo».

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