Il credito d'imposta per riacquisto della "prima casa" matura quando un contribuente, entro un anno dalla vendita dell'abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa", procede all'acquisto di un'altra abitazione "prima casa". L’importo del credito d'imposta spettante è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto.
Il credito di imposta spettante può essere utilizzato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, ovvero, può essere u tilizzato nei seguenti modi: a) per l'intero importo, in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I contribuenti hanno, dunque, la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante secondo le modalità sopraindicate.
Il punto affrontato nella circolare 17 /E si pone quando il credito d'imposta sia spendibile solo parzialmente in sede di "riacquisto" di una prima casa. Si pensi al caso di un primo acquisto nel quale sia stata pagata un'imposta di registro di 10mila euro e a un "riacquisto" in cui si debba pagare un'imposta di registro di 6mila euro. Quando dunque si registra il riacquisto, si ha un credito non utilizzato di 4 mila euro. L'Agenzia precisa che l'importo residuo del credito può essere destinato dal contribuente alla diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche o in compensazione. Ma non potrà essere usato in diminuzione di imposte di registro, ipotecaria, catastale, e imposta su successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito, in quanto la legge sul credito d'imposta stabilisce che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato «per l'intero importo».