Buonuscita, I Compensi accessori non rilevano ai fini dell'indennità di anzianità

Bernardo Diaz Mercoledì, 20 Dicembre 2017
La Corte di Cassazione conferma la posizione già espressa con la Sentenza 18288 del 2009. Il personale dipendente delle Camere di Commercio non ha diritto alla valutazione nella base retributiva del compenso accessorio.
I Compensi accessori non sono utili a determinare la misura dell'indennità di anzianità per il personale dipendente delle Camere di Commercio. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 30229 del 15 Dicembre 2017 in cui i giudici hanno rigettato le doglianze di un lavoratore della Camera di Commercio di Rieti che chiedeva la valutazione, in sede di determinazione della misura della buonuscita dei compensi accessori percepiti nell'ultimo anno di servizio.

L'ente camerale aveva, infatti, determinato la misura dell'indennità di anzianità senza includere nella base di calcolo il premio incentivante, le indennità di comparto, di disagio e di vacanza contrattuale nonché la retribuzione accessoria percepita dal lavoratore nell'ultimo anno di servizio determinando così un importo inferiore a quello atteso dal lavoratore. Il lavoratore, in particolare, risultando già assunto in servizio a tempo indeterminato al 31.12.1995 aveva diritto alla liquidazione della buonuscita secondo il regime del TFS cioè moltiplicando le voci retributive percepite al momento della cessazione dal servizio per tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio al momento della cessazione del rapporto di lavoro (cd. indennità di anzianità).

I Giudici della Corte di Cassazione hanno, tuttavia, confermato la legittimità dell'operato dell'ente camerale ricordando come la soluzione adottata sia conforme all'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, a partire dalla sentenza n. 18288 del 2009, ha ritenuto infondate analoghe domande avanzate dagli ex dipendenti delle Camere di Commercio (cfr. Cass. nn. 18382 e 20037 del 2009, Cass. n. 10654 del 2012, Cass. n.20753 del 2013, Cass. nn. 20527 e 20525 del 2014, Cass. n. 22377 del 2015 e più di recente Cass. nn. 5697, 4817, 4623 e 4324 del 2017). In tali ultime sentenze, è bene ricordarlo, la Corte di Cassazione ha mutato orientamento rispetto alle previgenti decisioni (cfr ex multis Cass. n. 3189/2009). 

Le ragioni della decisione

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, infatti, in materia di liquidazione dell'indennità di anzianità non può essere adottato il criterio di onnicomprensività degli elementi retributivi utilizzato per determinare il TFR dei lavoratori del settore privato posto che l' unica fonte di disciplina è costituita esclusivamente dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e logico sistematica del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare, dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto interministeriale 12 luglio 1982. La disposizione da ultimo richiamata, come noto, dispone all'articolo 77, che la misura dell'indennità di anzianità deve essere commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere senza inclusione, pertanto, dei compensi accessori. 

Alla luce del quadro normativo la Cassazione precisa, pertanto, che la misura dell'indennità di anzianità deve essere determinata escludendo dall'ultima retribuzione i compensi accessori come, ad esempio, il lavoro straordinario, il compenso incentivante e l'indennità ex art. 36 del CCNL di categoria. Una diversa interpretazione,  concludono i giudici, risulterebbe "confliggente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati, oltreché idonea ad inficiare la disposizione contrattuale de qua per il maggiore e significativo onere di spesa che essa implicherebbe".

 

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