Per l’anno d’imposta 2022 il datore di lavoro potrà riconoscere sino a 600€ esentasse a ciascun lavoratore dipendente per far fronte ai crescenti costi delle bollette. La cifra, inoltre, a differenza di quanto previsto sino ad oggi diventa una franchigia: il superamento della soglia non vanifica tutto il vantaggio fiscale, comportando l'imponibilità della sola quota eccedente la soglia. Lo prevede l’articolo 12 del dl n. 115/2022 convertito con legge n. 142/2022 cd. «decreto aiuti bis».
Benefit contro il caro bollette
La disposizione da ultimo richiamata stabilisce che non sono imponibili, ai fini della formazione del redditi di lavoro, i beni e servizi erogati ai dipendenti, le somme di denaro direttamente versate o rimborsate dal datore di lavoro per pagare le utenze domestiche documentate (dal servizio idrico all'energia elettrica, passando per il gas) fino al valore di 600 euro per l’anno d’imposta 2022.
Si tratta di una «deroga» al regime di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Quest'ultimo prevede un'esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, nel limite di 258,23€ (limite che nei periodi d'imposta 2020 e 2021 è stato elevato fino a 516,46€) nonché, in caso di superamento di quest'ultimo, l'inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al medesimo limite.
Le novità
Il dl «aiuti bis» introduce tre elementi di novità validi per solo periodo d’imposta 2022:
- Innalza il limite da 258,23€ a 600€ annui;
- Definisce tale cifra come franchigia, cioè se il benefit è superiore, resta comunque esentasse per l'importo di 600 euro;
- Riconosce il beneficio anche per il pagamento di utenze domestiche, circostanza esclusa sino ad oggi.