Da luglio pensioni minime più alte del 6,4% per gli ultra75enni e dell’1,5% per tutti gli altri. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2329/2023, illustrando misure e calcoli dell'incremento introdotto dalla legge bilancio 2023 (legge n. 197/2022) per gli anni 2023 e 2024 per contrastare gli effetti del caro vita.
Rivalutazione transitoria
La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha previsto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, una rivalutazione eccezionale a favore delle sole pensioni inferiori al minimo. La rivalutazione ordinaria c'è stata al tasso del 7,3%, così portando il minimo da 525,38 euro (31 dicembre 2022) a 563,74 euro (1° gennaio 2023). La rivalutazione eccezionale è prevista, nel 2023, al tasso dell'1,5% per i pensionati d'età inferiore a 75 anni e del 6,4% per quelli con almeno 75 anni d'età (nel 2024 è prevista al 2,7% per tutti i pensionati). Di conseguenza nel 2023 gli assegni minimi per gli ultra 75enni salgono a 599,82€ (563,74x1,064) per gli altri a 572,20€ (563,74€x1,015). L’Inps ha fornito indicazioni con la Circolare n. 35/2023.
A chi spetta
La rivalutazione eccezionale è riconosciuta sulla pensione lorda complessiva in pagamento già rivalutato ordinariamente, che deve essere pari o inferiore al minimo, cioè 563,74 euro mensili, e solo sulle pensioni pagate dall'Inps. Sono escluse dalla base di calcolo le prestazioni fiscalmente non imponibili (per esempio, somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale; la c.d. quattordicesima; importo aggiuntivo), le prestazioni assistenziali, le prestazioni a carattere facoltativo e quelle di accompagnamento a pensione (es. isopensione, contratto di espansione, assegno straordinari di solidarietà, indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, ape sociale).
L'incremento spetta per ciascuna delle mensilità, da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità. Per le pensioni liquidate nel corso degli anni 2023 e 2024, la rivalutazione eccezionale è riconosciuta dalla data di decorrenza della pensione.
Per la corresponsione dell'incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto beneficiario.
Come Funziona
L'incremento è calcolato sulla pensione mensile in pagamento, purché d'importo pari oppure inferiore al minimo Inps; a nulla rileva, pertanto, se la pensione sia già integrata al minimo, anche in misura parziale o «cristallizzata», o se non sia integrata al minimo. In particolare, se la pensione:
- è integrata al minimo, l'incremento è calcolato con riferimento al suo importo (all'importo, cioè, integrato minimo);
- non è integrata al minimo, l'incremento è calcolato sull'importo lordo in pagamento;
- se la pensione è erogata in convenzione internazionale, l'incremento è calcolato sull'importo complessivo lordo in pagamento e, pertanto, sul pro-rata italiano.
Adeguamento da luglio
L’Inps spiega che l’incremento sarà corrisposto d’ufficio ai pensionati a partire dalla mensilità di luglio 2023, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio (es. da gennaio 2023). Come anticipato la misura dell'incremento è differenziata a seconda dell'età del pensionato ed è pari all'1,5% per i pensionati giovani e al 6,4% per quelli con almeno 75 anni d'età. Se nel corso dell'anno 2023, il beneficiario compie i 75 anni d'età, l'incremento (1,5%) viene adeguato dal mese successivo al compimento dell'età alla misura più alta: 6,4%.
Pensione a superstiti
In presenza di una pensione ai superstiti cointestata, anche con pagamento disgiunto, il diritto all'incremento è valutato in base alla pensione complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari, in proporzione alla percentuale di pensione spettante.
Documenti: Messaggio Inps 2329/2023