L’aumento dello sgravio contributivo riconosciuto dal dl n. 48/2023 a favore dei lavoratori dipendenti non avrà effetti sul rateo di tredicesima. Pertanto a dicembre spetteranno due sconti: uno sulla retribuzione del mese, se non superiore a 1.923/2.692 euro in misura pari al 6-7%; l'altro sulla tredicesima erogata nello stesso mese, se non superiore a 1.923/2.692 euro in misura pari al 2-3%. Stesso criterio nel caso in cui la tredicesima sia erogata a ratei mensili, potendo comportare, anche in un mese soltanto, diverse misure di sconto: una sulla retribuzione e l'altra sul rateo di tredicesima.
Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 1932/2023 in cui detta le istruzioni attuative circa l’aumento dello sconto sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° luglio 2023.
I chiarimenti
Riguardano l’applicazione dell’incentivo introdotto l'anno scorso, a favore dei dipendenti di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, anche se non impresa, con esclusione dei domestici. Nel 2022 è stato di due misure, 0,8% (primo semestre) e 2% (secondo semestre), con un unico limite della retribuzione lorda: 2.692 euro mensili, cioè 35.000 annui. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il legislatore lo ha rinnovato rimodulandolo:
- nella misura del 3% se la retribuzione non supera 1.923 euro mensili (cioè 25.000 euro annui);
- nella misura del 2% se supera 1.923 ma non 2.692 euro.
Il dl n. 48/2023 ha ulteriormente rafforzato l’entità, dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, l'esonero «è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima»
Criteri di calcolo
Lo sconto sgrava la quota di contribuzione IVS che il datore di lavoro trattiene dalla busta paga del lavoratore dipendente. L’Inps conferma che lo sconto è applicato mensilmente, dal datore di lavoro, a una condizione: che la retribuzione mensile, da intendersi “retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali”, non supera il limite di 1.923/2.692 euro mensili.
Considerata la novella del dl n. 48/2023 sui periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo sarà riconosciuto:
- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.
In sostanza dal 1° luglio 2023 l'aliquota ordinaria IVS del 9,19% sarà ridotta al 3,19/2,19% a seconda dei casi.
La tredicesima
L’aumento, per espressa previsione di legge, non ha effetti sulla tredicesima. Su questo rateo, spiega l'Inps, l’esonero troverà applicazione nella sua misura base del 2-3% e non nella misura aumenta del 6-7%. Ciò vale sia nel caso in cui la tredicesima sia corrisposta in unica soluzione a dicembre sia ove sia erogata mensilmente.
Pertanto se corrisposta a dicembre al lavoratore spetteranno due sconti: uno sulla retribuzione del mese, se non superiore a 1.923/2.692 euro in misura pari al 6-7%; l'altro sulla tredicesima erogata nello stesso mese, se non superiore a 1.923/2.692 euro in misura pari al 2-3%. Idem se la tredicesima è erogata a ratei mensili: se l’importo non supera i 224€ (cioè 2.692€/12) lo sgravio sarà del 2%; se non supera i 160€ (1.923€/12) lo sgravio sarà del 3%. Nello stesso mese, quindi, potranno sussistere diverse tipologie di sconto.
Come lo è già stato per il passato l’Inps rammenta che, nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.
Documenti: Messaggio Inps 1932/2023