Il bonus contro caro energia va riconosciuto anche ai lavoratori in aspettativa sindacale e ai lavoratori del comparto sanità sospesi dal servizio per inadempienza dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 3805/2022 pubblicato ieri. Idem nelle ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.
L’Istituto detta alcune integrazioni alla Circolare n. 73/2022 in merito al bonus di 200€ ai lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro attivo lo scorso mese di luglio. Si tratta della prima versione del bonus contro il caro energia da corrispondere ai lavoratori dipendenti percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro per almeno una mensilità nei primi quattro mesi del 2022 (e quindi beneficiari del cd. esonero contributivo dello 0,8% ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234). In tal sede è stato precisato che l’indennità una tantum spetta anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, CISOA) o i congedi.
Eventi tutelati
Ora aggiunge che tra gli eventi tutelati è inclusa anche l’aspettativa sindacale, gli eventi di sospensione del rapporto di lavoro dei sanitari che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale contro il Covid-19 (articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.
L’Istituto coglie l’occasione per ribadire che il beneficio spetta anche ai lavoratori che, seppure rientranti teoricamente nelle categorie beneficiarie dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro) in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore. Si tratta, ad esempio, dei cd. lavoratori svantaggiati dipendenti di cooperative sociali (per i quali l’articolo 3, co. 3 della legge n. 381/1991 prevede l’azzeramento delle aliquote contributive).
Regolarizzazioni
I datori di lavoro che non hanno erogato l’indennità con la retribuzione del mese di luglio 2022 potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero “35”.
Documenti: Messaggio Inps 3805/2022