Per attivare il bonus sia il comodante che il comodatario devono rispettare diversi paletti. L'agevolazione, infatti, si applica solo nel caso di possesso, da parte del comodante, di un solo immobile oppure di due immobili ubicati nello stesso comune di cui uno ( quello non concesso in comodato) deve essere l'abitazione principale del possessore/comodante. Il contratto di comodato, inoltre, deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate (non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato). Infine, per beneficiare dell'agevolazione, il possessore/comodante deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al comune tramite apposita dichiarazione.
Nella Faq n. 9, l'lfel aveva espresso una posizione dubitativa ritenendo che il conferimento del godimento dell'intero bene a uno solo dei comproprietari non dovrebbe essere qualificabile come comodato, in quanto uno dei due (o più) utilizza il bene in qualità di comproprietario e non già come comodatario. Nella nuova versione della Faq, invece, l'Ifel afferma che «non si rinvengono nella normativa particolari elementi ostativi al diritto a usufruire dell'agevolazione in commento, qualora i comproprietari rispettino tutti i requisiti previsti dalla norma». La nuova tesi pare più convincente, considerando che il comodato tra comproprietari assume la funzione di garantire a uno dei due l'uso esclusivo dell'immobile e quindi ben può configurarsi in concreto.