È uno dei chiarimenti forniti recentemente dall’Inps con il messaggio 6704/2015 sul congedo parentale a ore, reso pienamente operativo dal decreto legislativo 80/2015, di attuazione del Jobs act. Il messaggio Inps ha chiarito alcuni aspetti della gestione di questa particolare declinazione del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del Dlgs 151/2001, in concomitanza con la fruizione degli altri permessi o riposi di legge. Tale incumulabilità, precisa l'Inps, risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.
Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, per l'assistenza ai familiari, anche minori o per sé stessi, in caso di disabilità, quando fruiti in modalità oraria.
Per quanto riguarda la fruizione del nuovo congedo parentale su base oraria, l'unico onere per il lavoratore, oltre a dover presentare la domanda all’Inps, è quello di dare un preavviso al datore di lavoro di almeno due giorni. Per la determinazione della durata del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.