Debiti Contributivi, Certificato unico solo per nominare l'esperto

Venerdì, 28 Gennaio 2022
I chiarimenti in un documento dell'Ente di Previdenza dopo il differimento al 22 maggio 2022 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Sino al 22 maggio 2022 il servizio online «Ve.r.a.» potrà essere utilizzato solo per la nomina dell'esperto indipendente e non anche per l'accesso alla procedura di regolazione negoziata della crisi d'impresa. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 400/2022 a causa del differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (differimento opera del dl n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021).

Obiettivi

Come già indicato nel messaggio n. 4696/2021 la procedura «Ve.r.a. e Certificazione dei Debiti Contributivi» è stata sviluppata per due finalità:

  • ai fini dell'accesso a una procedura di regolazione negoziata della crisi o dell'insolvenza di un'impresa, ai sensi della nuova disciplina di cui al codice approvato dal dlgs n. 14/2019 e in vigore dal prossimo 16 maggio 2022;
  • ai fini della nomina di un esperto indipendente, da parte dell'imprenditore commerciale e agricolo (che si avvale di una delle procedure di regolazione negoziata della crisi), poiché il «certificato unico dei debiti contributivi» (che si ottiene tramite «Ve.r.a.») compare tra i documenti da presentare a corredo dell'istanza per la predetta nomina.

Solo per la nomina dell'esperto indipendente

Tenuto conto che l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata differita al 16 maggio 2022, alla data odierna, nessuna richiesta trasmessa attraverso la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” da soggetti interessati da procedure concorsuali regolate dalla vigente legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) può essere definita con l’emissione della certificazione. Ciò in quanto l’utilizzo della certificazione è previsto esclusivamente nell’ambito da procedure disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non ancora operative.

Di conseguenza l'Inps stabilisce che per adesso la procedura «Ve.r.a.» può essere utilizzata soltanto per la seconda delle finalità per cui è stata prevista. Cioè per ottenere il «certificato unico dei debiti contributivi» ai fini della nomina di un esperto indipendente, la cui richiesta deve essere presentata attraverso il sito istituzionale delle camere di commercio.

Pertanto, prima d'inserire la richiesta di certificato nella procedura «Ve.r.a.», l'interessato deve dichiarare la motivazione della richiesta. L'Inps (sedi territoriali), prima di dar corso alle attività di istruttoria e di definizione della richiesta, avranno cura di verificare la presenza in capo al richiedente della condizione d'iscrizione dell'impresa alla camera di commercio. In caso affermativo sarà contattato il richiedente per acquisire la dichiarazione secondo cui la domanda è preordinata all'avvio della procedura di composizione negoziata. In mancanza di tale dichiarazione non sarà dato corso all'istruttoria e alla definizione della richiesta.

Documenti: Messaggio Inps 400/2022

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