Lo sconto Irpef sulle prestazioni erogate dalle forme di previdenza integrative tiene conto di tutti i periodi d’iscrizione anche di quelli pregressi maturati presso altre forme pensionistiche a cui l’aderente risulti contemporaneamente iscritto, diverse da quella a cui viene chiesta la prestazione. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrante nella risoluzione n. 29/2025 in risposta ad un interpello proposto da una associazione.
La Tassazione
Per agevolare l’adesione alle forme di previdenza complementari il dlgs n. 252/2005, come noto, ha previsto una tassazione agevolata in relazione alle prestazioni erogate. Sia la rendita pensionistica definitiva (quella cioè che si matura in aggiunta alla corresponsione della pensione obbligatoria) sia la rendita integrativa temporanea anticipata che il riscatto totale o parziale della posizione maturata o l’anticipo per le spese sanitarie sono assoggettate ad una ritenuta Irpef del 15% ridotta progressivamente, fino al 9%, dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza integrativa eccedente il quindicesimo.
La Questione
L’Istante chiedeva lumi in merito alla tassazione applicabile nel caso in cui un soggetto risulti iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche e alle modalità per attestare, eventualmente, l’anzianità posseduta presso altra forma pensionistica.
L’Ade chiarisce prima di tutto che la normativa ben consente l’iscrizione simultanea di un soggetto presso più fondi di previdenza complementare. Come già citato nella circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, il periodo di partecipazione deve essere individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. In particolare «dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale».
Riguardo all’anzianità complessiva l’Ade cita poi un passaggio della COVIP nella Relazione per l’anno 2012 in cui «l'anzianità necessaria ai fini della maturazione degli otto anni previsti per accogliere alcune richieste di anticipazione non può essere limitata al periodo maturato presso il fondo al quale è stata presentata la richiesta di anticipazione, ma deve essere calcolata considerando la complessiva permanenza in forme pensionistiche complementari».
In sostanza l’Ade conferma che l’anzianità necessaria per la maturazione del diritto alle prestazioni non va riferita esclusivamente al periodo maturato nel Fondo cui è chiesta la prestazione ma al periodo complessivamente maturato dall’iscritto anche presso altri Fondi.
Il chiarimento dell’Ade
Se quanto sopra vale per il diritto alle prestazioni, è il ragionamento dell’amministrazione finanziaria, non può, quindi, non estendersi anche al regime fiscale. In particolare l'adesione contestuale a più forme di previdenza complementare comporta che il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell'aliquota di tassazione applicabile alle anticipazioni e alle altre prestazioni pensionistiche deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche a cui l'aderente risulti contemporaneamente iscritto, diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione. Pertanto, si fa riferimento all'anzianità maturata nella posizione contributiva, non riscattata integralmente, aperta in data più anteriore.
In merito al secondo quesito l’Ade spiega che la forma pensionistica diversa da quella che eroga la prestazione potrà attestare la data di adesione al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. Ciò permetterà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di tener conto dell'anzianità maturata anche nell'altro fondo.