Spa con capitale sociale minimo fissato a 50mila euro, Srl e cooperative senza collegio sindacale o revisore indipendentemente dal valore del capitale sociale. Sono queste le novità contenute nell'articolo 20 del decreto legge competitività (dl 91/2014) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 Giugno dopo una gestazione durata oltre una settimana. Kamsin Una modifica che mostra come il legislatore abbia abbandonato la concezione del capitale sociale come strumento di garanzia per le obbligazioni sociali, per privilegiare invece una nozione di capitale sociale come unico parametro per stabilire le quote di partecipazione dei soci e, d'altro lato, per essere il campanello d'allarme in caso di perdite rilevanti.
L'intervento appena approvato infatti viene dopo la recente introduzione delle Srl semplificate con il capitale di un solo euro, norma introdotta dal precedente esecutivo Monti per agevolare la costituzione di nuove imprese da parte di giovani.
L'intervento in questione opera infatti una modifica all'articolo 2327 del codice civile e rende possibile, dal 25 Giugno 2014, procedere alla costituzione di Spa e Sapa con soli 50mila euro di capitale sociale. Secondo il Consiglio Notarile di Roma la modifica ha effetti immediati anche sulle società già esistenti che potranno, tramite apposita delibera assembleare, procedere alla riduzione del capitale sociale sino al predetto limite anche se, come precisano dall'Ordine, prima di attivare la misura "è necessario attendere che si concluda l'iter definitivo del decreto legge 91/2014 in quanto il legislatore, in sede di conversione legge del provvedimento, potrebbe modificare nuovamente la norma".
In materia di diritto societario decade poi l'obbligo per s.r.l. e cooperative di nominare il collegio sindacale o il sindaco unico o il revisore quando il capitale sociale raggiunge la soglia minima per costituire una s.p.a (prima 120mila euro, oggi 50mila euro). La novità va interessare in particolare le Srl con capitale sociale oltre i 120mila euro alla data del 25 Giugno 2014 in quanto ha fatto venir meno per loro l'obbligo, prima esistente, della presenza dell'organo di controllo contabile.
Per effetto della modifica all'articolo 2477 del codice civile, l'organo di controllo della Srl dovrà essere nominato solo se si tratta di: a) una Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato; b) una Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio una Srl che controlla una Spa); c) una Srl che, come richiesto dall'articolo 2435-bis del codice civile per due esercizi consecutivi, abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali: almeno 4 milioni 400mila euro di attivo dello stato patrimoniale; almeno 8 milioni 800mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Zedde