Nessuna prescrizione sino al 31 dicembre 2023 dei contributi dei dipendenti pubblici non versati all’Inps dalle rispettive amministrazioni fino al 31 dicembre 2018 (dal precedente termine del 31 dicembre 2017). Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 92/2023 in cui spiega che l’agevolazione riguarda, come in passato, le sole amministrazioni pubbliche e si riferisce sia alle contribuzioni previdenziali che per quelle per il finanziamento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto. Analoga proroga interessa i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate e la denuncia dei compensi effettivamente erogati.
Dipendenti Pubblici
Come noto, l'articolo 3, co. 9-10 della L. 335/1995, dispone che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate decorsi 5 anni. La misura è stata estesa anche ai lavoratori dipendenti iscritti (a prescindere dalla natura pubblica o privato del datore di lavoro) presso le gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (CTPS, CPS, CPDEL, CPI e CPUG) con la Circolare Inps 169/2017 applicando una sorta di sanatoria per tutti i periodi temporali ricadenti entro il 31 dicembre 2014. Entro il 31 dicembre 2019 i datori di lavoro avrebbero potuto regolarizzare le omissioni contributive senza incappare nella prescrizione e, quindi, senza ricorso alla costituzione della rendita vitalizia per recuperare ai fini pensionistici il periodo prescritto dei propri dipendenti (operazione che, peraltro, sarebbe stata nella maggior parte dei casi a carico della stessa Pa).
L'articolo 11, co. 5 del dl n. 162/2019 (qui ulteriori dettagli) ha ulteriormente prorogato i citati termini nei confronti, tuttavia, delle sole amministrazioni pubbliche. La novella ha consentito il versamento della contribuzione omessa sino al 31 dicembre 2015 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2017 dal dl n. 228/2021) entro il 31 dicembre 2022 includendo anche le contribuzioni relative al finanziamento dei trattamenti di fine servizio (TFS/TFR).
L'Inps spiega che per effetto dell’articolo 9, co. 3 lettera a) del dl n. 198/2022 i predetti termini sono stati estesi di un anno comprendendo le contribuzioni omesse sino al 31 dicembre 2018 che possono essere versate dalle amministrazioni pubbliche sino al 31 dicembre 2023.
Anche per i collaboratori
Analoga proroga riguarda anche la contribuzione dovuta alla gestione separata dell'INPS per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. dottorati di ricerca, componenti di commissione e collegi). Sino al 31 dicembre 2023 (rispetto all’originario termine del 31 dicembre 2022) pertanto, le pubbliche amministrazioni committenti potranno inviare le denunce contributive ed effettuare i versamenti contributivi ai propri collaboratori ancorché i termini siano ormai prescritti. Le Pa potranno effettuare la regolarizzazione spontaneamente (tramite controllo diretto) oppure su denuncia del singolo prestatore normalizzando così la posizione contributiva e aggiornando l'estratto conto del collaboratore.
L’Inps spiega che, dal 1° gennaio 2024, per i periodi per i quali siano stati erogati e denunciati compensi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa e redditi similari senza versamento della relativa contribuzione nella Gestione separata in assenza di atti interruttivi della prescrizione, sarà possibile esercitare la facoltà di costituzione della rendita vitalizia.
Niente sanzioni civili
L’Inps ricorda, infine, che con l’articolo 21, co. 2 del dl n. 44/2023 sulle somme oggetto delle predette regolarizzazioni non sono dovute le sanzioni civili per l'omesso versamento dei contributi (somme che sarebbero state a carico delle pubbliche amministrazioni).
Documenti: Circolare Inps 92/2023