Disabili, Iva al 5% per i servizi di assistenza delle cooperative sociali

Bruno Franzoni Sabato, 16 Luglio 2016
Una Circolare dell'Agenzia delle Entrate precisa le novità contenute nella recente legge di stabilita' in materia di servizi socio-sanitari erogati delle cooperative sociali e loro consorzi.
 Aliquota Iva al 5% per le cooperative sociali, esenzione per le onlus e Iva ordinaria per le altre cooperative non sociali e non onlus. Sono le misure previste dalla legge di Stabilità 2016 per alcune prestazioni socio - sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi e affrontate nella circolare n. 31 /E/2016 delle Entrate. 

Platea più ampia per l’aliquota ridotta – La nuova aliquota Iva ridotta, pari al 5%, è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 su alcune prestazioni socio - sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi per rispondere ai rilievi derivanti dall'adesione dell'Italia all'ordinamento comunitario. Per effetto della modifica da quest'anno l'aliquota ridotta (al 5%) si applicherà ai servizi socio-sanitari, educativi, didattici e assistenziali resi dalle cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti d'appalto o convenzioni in genere, prestazioni che sino allo scorso anno erano soggette all'aliquota del 4%. Rispetto alla precedente normativa, possono beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% anche le prestazioni erogate nei confronti di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. 

La disposizione recata dalla legge di stabilita' ha istituito, infatti, una nuova sezione alla tabella A allegata al dpr n. 633/72, recante l'elenco dei beni e servizi sottoposti ad imposizione ridotta rispetto a quella ordinaria del 22%. La sezione, denominata «parte 11-bis», elenca le operazioni assoggettate alla nuova aliquota agevolata del 5%, che sono costituite dalle prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, dpr n. 633/72, rese in favore dei soggetti indicati nel predetto n. 27-ter (categorie socialmente deboli quali anziani ed inabili adulti, tossico-dipendenti, minori, ecc.), da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti d'appalto e di convenzioni in generale. Si tratta, dal punto di vista oggettivo, di prestazioni sanitarie, di ricovero, didattiche, educative e socio-assistenziali, che se rese da soggetti pubblici e Onlus sono esenti dall'imposta, mentre se resi da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti o convenzioni, diventano ora imponibili con l'aliquota del 5%. Resta inteso che se le prestazioni sono rese da cooperative non di natura sociale e non onlus tali prestazioni restano soggette all'aliquota iva ordinaria. 

Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio – La circolare illustra la decorrenza temporale delle nuove norme e l’applicabilità della vecchia disciplina. Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente. Per individuare sotto il profilo temporale la disciplina applicabile ai rinnovi, si fa riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite.



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Documenti: La Circolare 31/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate

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