Il nuovo piano sarà concesso anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non siano state integralmente saldate e riguarderà tanto le rateazioni ordinarie di 72 rate (concesse ove il contribuente dichiari di versare in situazione di difficoltà economica), sia quelle in proroga (concesse per una sola volta fino a settantadue mesi in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica) che quelle maxi di 120 rate (concesse ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica) previste rispettivamente ai sensi dell'articolo 19, co. 1, co 1-bis e co. 1-quinquies del Dpr 602/1973. Si tratta, dunque, di una sorta di sanatoria, che consentirà ai contribuenti che hanno perso il beneficio al 1° luglio 2016 di rientrare nel regime agevolato dal quale si decadrà nuovamente in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Gli effetti della nuova rateazione sono quelli ordinari, previsti dalla riforma della riscossione tributaria (di cui al Dlgs 159/2015). Ciò significa che Equitalia non potrà iscrivere ipoteca o fermo amministrativo sui veicoli, mentre sono fatti salvi i provvedimenti già iscritti. Per fermare le azioni esecutive in corso (pignoramenti), occorrerà inoltre il pagamento della prima rata. Non potranno essere dilazionati, invece, gli importi che sono stati oggetto di segnalazione da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 48 bis, Dpr 602/73. Da segnalare, poi, l'elevazione a regime, da 50.000 a 60.000 euro, dell’importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
La riammissione al piano di rateizzazione riguarderà anche le dilazioni accordate prima del 22 ottobre 2015, cioè prima della Riforma della riscossione tributaria. In tal caso, però, il nuovo piano di rateazione potrà essere ottenuto a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all’atto della domanda. Si ricorda, infatti, che l’articolo 15, comma 5 , del D.Lgs. n. 159 del 2015 aveva previsto che la possibilità di rateizzazione di 72 rate si applicasse solo alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 159, cioè dopo il 22 ottobre 2015.
Benefici anche per chi è decaduto dal pagamento dilazionato delle somme dovute all'Agenzia delle entrate a seguito di acquiescenza o accertamento con adesione. I debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, potranno ottenere, a semplice richiesta (da presentare, a pena di decadenza, sempre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate. Non vi sono limitazioni in ordine ai tributi interessati al beneficio. Vi possono, quindi, rientrare la totalità dei tributi erariali, compresi l'Iva e l'imposta di registro, diversamente da quanto stabilito dalla legge di stabilita' 2016 che ha limitato il beneficio alle sole imposte dirette (e alla condizione della ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta).
La novella estende così la rimessione in termini di cui all'articolo 15, comma 7 del dlgs 159/2015 che aveva introdotto la possibilità per il contribuente di chiedere un ulteriore piano di rateazione, nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani decaduti nei 24 mesi antecedenti al 22 ottobre 2015. Tale disposizione non riguardava, tuttavia, le somme definite a seguito di accertamenti con adesione o acquiescenza.