Esodati Sacconi, così la tassazione degli assegni di proroga del sostegno al reddito

Eleonora Accorsi Martedì, 31 Marzo 2015
Gli assegni straordinari a favore degli esodati a carico dei fondi di solidarietà di settore sono sottoposti a tassazione separata con l’aliquota del TFR.

Kamsin Una delle principali problematiche che ci vengono segnalate dai lettori riguarda il regime di tassazione degli assegni di proroga di sostegno al reddito dei cd. esodati sacconi.  Com'è noto questi lavoratori possono, a talune condizioni, ottenere la proroga degli ammortizzatori sociali in godimento per coprire il vuoto economico derivante dall'applicazione delle cd. finestre mobili introdotte dalla legge 122/2010.

Nello specifico i lavoratori in questione sono:

1) I lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010 e con perfezionamento dei requisiti per la pensione, determinati con la normativa ante-Fornero, all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria. 

2) I lavoratori in mobilità lunga (ai sensi della legge 296/1996) e lavoratori ultracinquantenni (articolo 1 del decreto legge 68/2006, convertito nella legge 127 del 2006) con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010;

3) I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà con decorrenza dell'assegno straordinario compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010.

L'erogazione di queste mensilità viene garantita con appositi decreti ministeriali di anno in anno promulgati dal Ministero del Lavoro e da quello dell'Economia. Per effetto di tali misure i lavoratori hanno la possibilità, dunque, di ottenere la proroga dell'indennità di mobilità (ordinaria o lunga) oppure la proroga dell'assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore per tutti i mesi di slittamento nell'accesso alla rendita previdenziale come regolata dalla legge 122/2010.

Per quanto riguarda il regime fiscale delle prestazioni in parola: 

- le indennità di mobilità (ordinaria o lunga) sono assoggettate al regime di tassazione ordinaria;

- gli assegni straordinari a favore degli esodati a carico dei fondi di solidarietà di settore sono, invece, sottoposti a tassazione separata con l’aliquota del TFR, analogamente a quanto avviene per gli assegni erogati con onere a carico dei Fondi di solidarietà. In pratica la somma viene erogata al netto dell'Irpef con l'indubbio vantaggio di non assoggettare tale reddito alle Addizionali Irpef Regionale e Comunale.

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