Tali regimi prevedono entrambi il pagamento di un'imposta sostitutiva che rimpiazza l'Irpef, le addizionali regionale e comunale e l'Irap. Inoltre esonerano il contribuente da molti adempimenti amministrativi, come la compilazione del modello degli studi di settore, la dichiarazione Iva e nonchè la dichiarazione Irap. Chi si avvale del nuovo regime, inoltre, non applica l'Iva sulle proprie prestazioni e non è assoggettato alle ritenute d'acconto. Il contribuente agevolato non ha poi l'obbligo di effettuare le registrazioni contabili e di tenere i registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. Rimane l'obbligo di conservare i documenti contabili sia emessi sia ricevuti.
Tuttavia, il nuovo regime presenta notevoli differenze rispetto al vecchio regime dei minimi. Il "forfettario" introdotto dalla Legge di stabilità è riservato ai contribuenti persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni in forma individuale di minori dimensioni. Ma a differenza del vecchio regime dei minimi, non ci sono limiti di età e di durata, nel senso che si fuoriesce solo se si superano i vincoli dimensionali del fatturato. Altra differenza è che nel vecchio regime dei minimi il reddito viene determinato su base analitica (ricavi e compensi meno i costi effettivamente sostenuti dal contribuente), mentre nel nuovo regime il calcolo si effettua su base forfettaria, cioè applicando all'ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività che varia a seconda dell'attività svolta.
Le attività imprenditoriali o professionali aperte nel nuovo regime hanno diritto all'abbattimento di un terzo del reddito per i primi tre anni, oltre alla possibilità riservata a commercianti e artigiani di fruire del regime contributivo agevolato che prevede il pagamento dei contributi senza considerare il minimale fisso. Rispetto al vecchio regime dei minimi, infatti, il nuovo prevede il versamento dei contributi previdenziali Inps in base al reddito dichiarato. Invece, i lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza continueranno a pagare i contributi indipendentemente dal reddito dichiarato.
Nel regime forfettario il reddito da lavoro autonomo o impresa dev'essere superiore a quello da lavoro dipendente o assimilato. Pertanto, un contribuente pensionato che inizia una nuova attività difficilmente potrà beneficiare del regime forfettario, mentre in quello dei minimi non esiste la necessità di eseguire il confronto.
Valutazioni diverse anche sul fronte delle imposte dovute. A prima vista potrebbe sembrare sempre conveniente il regime dei minimi che prevede una sostitutiva del 5% rispetto al 15% del regime forfettario. Va però considerato, a favore di quest'ultimo regime, che vengono riconosciuti i costi forfettari, mentre con il vecchio regime dei minimi occorre documentare gli effettivi costi sostenuti. Inoltre, le nuove attività nel regime forfettario hanno diritto all'abbattimento di un terzo del reddito per i primi tre anni, oltre alla possibilità riservata a commercianti e artigiani di fruire del regime contributivo agevolato che prevede il pagamento dei contributi senza considerare il minimale fisso, il quale in molti casi costituisce un notevole aggravio. Queste ultime agevolazioni non sono previste nel vecchio regime dei minimi.