Il provvedimento sulla certezza del diritto si occupa di tre argomenti: la ridefinizione dell'abuso del diritto; la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento; il nuovo regime dell'adempimento collaborativo. Per quanto riguarda l'abuso del diritto la nuova norma inserita direttamente nello Statuto del contribuente chiarisce che l'abuso si configura nei casi di una o più operazioni prive di sostanza economica o con la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito. E che un'operazione è priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
In particolare si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Quando le Entrate accertano la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inopponibili ai fini tributari e, quindi, non sono più ottenibili i relativi vantaggi fiscali. Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale. Le nuove regole si applicheranno per gli accertamenti futuri ma potranno beneficiarne anche le operazioni poste in essere anteriormente all'entrata in vigore del decreto a condizione che non sia stato notificato l'atto impositivo.
Da segnalare, inoltre, che il contribuente potrà proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto. Da segnalare che l'interpello potrà essere proposto anche dopo la realizzazione dell'operazione purché sia inviato all'amministrazione finanziaria prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o del pagamento delle imposte legate all'operazione stessa. GamsinRaddoppio dei termini di accertamento. Tra le altre novità contenute nel provvedimento c'è il blocco nei casi di reati tributari del raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte dirette e dell'Iva se la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. Con la nuova norma, in sostanza, il raddoppio potrà operare solo se la violazione penale sarà stata denunciata dall'amministrazione finanziaria all'autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Da segnalare anche il tentativo di far decollare la voluntary disclosure garantendo la copertura penale per gli anni d'imposta non più accertabili.
Adempimento collaborativo. Infine arriva la cd. cooperative compliance il regime di adempimento collaborativo tra agenzia delle Entrate e imprese che si siano dotate di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come capacità di prevenire violazioni di norme tributarie o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario. Nella fase iniziale il regime sarà riservato alle grandi aziende, ossia quelle con fatturato superiore ai 10 miliardi di euro e a quelle che hanno aderito al progetto pilota avviato in via sperimentale nel 2013 (con fatturato superiore a un miliardo di euro). In seguito, un decreto ministeriale potrà ammettere i contribuenti con fatturato superiore a 100 milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.
Chi aderisce potrà raggiungere con l'amministrazione finanziaria a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare contenziosi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali. Inoltre potranno accedere a una procedura abbreviata di interpello preventivo, con un termine per la risposta fissato in 45 giorni. Tra i vantaggi disponibili anche una riduzione delle sanzioni amministrative applicabili.
Documenti: Il decreto legislativo sulla certezza del diritto (Dlgs 128/2015)