Con la rottamazione i contribuenti possono, infatti, estinguere i debiti affidati all'agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 godendo di uno sconto consistente, alcune volte di importo superiore al 50%, grazie alla cancellazione delle sanzioni e dei relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali. Come si ricorderà a seguito delle numerose istanze pervenute il Governo ha fatto slittare dal 31 marzo al 21 Aprile il termine per la presentazione della domanda per la rottamazione in occasione dell'approvazione del decreto "Sisma" ad inizio 2017.
Oggi 31 luglio scade il termine per effettuare il primo versamento o il pagamento in unica soluzione; per chi sceglie di pagare in più soluzioni, in un massimo di 5, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare a partire dal 1° agosto 2017; il 70% delle somme dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018; per il 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per il 2018, la scadenza delle rate è fissata nei mesi di aprile e settembre. Il pagamento della prima rata consente, peraltro, al contribuente di ottenere la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella Definizione agevolata.
Gli effetti del mancato o incompleto pagamento
Ove il contribuente non rispetti la scadenza del 31 luglio la Definizione agevolata resta improduttiva di effetti e l'Agenzia delle Entrate dovrà riprendere le procedure di riscossione. Non sarà possibile, in tal caso, ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione. Possono però essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In tal caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario. Se si manca l'appuntamento con le rate successive alla prima i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.