In sostanza saranno abbreviati i termini per l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche integrative, che sono erogabili in caso di inoccupazione superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Nel corso dell'esame parlamentare l'anticipo massimo è stato riportato da 10 a 5 anni, come attualmente previsto dalla legislazione vigente. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari potranno però, a propria discrezione, innalzare l'anticipo dai 5 anni fino a un massimo di dieci anni.
Nel corso dell'esame parlamentare è stata comunque soppressa la disposizione del disegno di legge che consentiva alle forme pensionistiche complementari con soggettività giuridica e che operano secondo il principio della contribuzione definita di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Al posto della portabilità è stata introdotta una norma che affida al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la convocazione di tavolo di consultazione per ad avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari: "Il ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, - recita l'emendamento - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà convocare un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche".
In merito al regime fiscale dei riscatti della posizione contributiva si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è possibile il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.
Salta anche la portabilità della posizione contributiva tra i fondi pensione. E' stato infatti soppresso l'emendamento che garantiva libertà di scelta al lavoratore circa il versamento del T.F.R. maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro alla forma pensionistica prescelta sganciandolo dai limiti e dalle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.