L'autorizzazione ai versamenti volontari può essere richiesta da tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata sia in qualità di collaboratori che di professionisti con lavoratori autonomi (con partita iva). Appare utile ricordare che la gestione separata eroga solo prestazioni di natura contributiva essendo stata istituita dopo il 1995. Pertanto i requisiti per il pensionamento risultano essere quelli attualmente vigenti per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 31 dicembre 1995.
Come nelle altre gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è utile per raggiungere il diritto e la misura della pensione, e può essere richiesta a condizione che sia cessata l'attività lavorativa che ha dato luogo all'iscrizione nella gestione separata (e, quindi, il relativo versamento di contributi obbligatori).
I requisiti per i vv. nella Gestione Separata
Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria il richiedente deve far valere almeno un anno di contribuzione negli ultimi cinque anni oppure, in alternativa, almeno 5 anni complessivi di contribuzione (Circolare Inps 96/2003), requisiti che devono essere perfezionati sulla base della sola contribuzione versata nella Gestione stessa. Dunque non si possono valorizzare eventuali altri periodi lavorativi accreditati presso altre gestioni obbligatorie (es. lavoro dipendente). Come nell'AGO è possibile, inoltre, versare i contributi volontari per il semestre antecedente la data di decorrenza dell'autorizzazione se non risulta versata contribuzione obbligatoria ovvero accreditata contribuzione figurativa ovvero la titolarità di una pensione diretta (qualunque sia la forma di previdenza obbligatoria interessata dal versamento contributivo o dalla liquidazione della prestazione).
L'autorizzazione ai versamenti volontari, se concessa, non è soggetta a decadenza ed è valida fino al momento del pensionamento. Così, ad esempio, è possibile sospendere e poi riprendere il versamento dei volontari senza l'obbligo di presentare nuova domanda anche nel caso in cui il lavoratore vuole ricominciare ad effettuare i versamenti volontari dopo aver iniziato una nuova attività in qualità di collaboratore o lavoratore autonomo, nuovamente interrotta.
Incompatibilità
Il versamento dei volontari nella gestione separata deve essere comunque sospeso durante i periodi di attività lavorativa svolti con l'obbligo di iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatorie (es. per periodi di lavoro dipendente o autonomo, liberi professionisti, ecc.). Da segnalare, infine, l'impossibilità per gli iscritti alla gestione di versare contribuzione volontaria presso altre gestioni previdenziali obbligatorie. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 47/1983 il lavoratore, infatti, può ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria in altra gestione previdenziale (obbligatoria o autonoma) solo antecedentemente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circolare Inps 103/1997). L'interessato, in sostanza, durante il periodo di iscrizione alla gestione separata, non può effettuare i versamenti volontari in altra forma di previdenza obbligatoria (a meno che teoricamente non si cancelli dalla gestione).
A questa regola generale c'è, tuttavia, una eccezione: se l'autorizzazione è stata concessa prima del 1996 in altra forma pensionistica, i versamenti volontari in tale assicurazione possono essere effettuati anche durante i periodi di iscrizione alla gestione separata (Circolare Inps 103/1997). Occorre anche tenere presente che non è possibile procedere al versamento dei volontari per periodi successivi alla liquidazione di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a carico di una delle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della stessa ovvero delle gestione speciali dei lavoratori autonomi. In tal caso al lavoratore non resta altra strada che chiedere la liquidazione di una pensione supplementare a carico della gestione separata.
L'importo del versamento volontario
Per quanto riguarda la determinazione dell'importo del versamento volontario esso è calcolato applicando, all'importo medio dei compensi percepiti negli ultimi 12 mesi di contribuzione precedente la domanda, l'aliquota di finanziamento prevista per i lavoratori tenuti al versamento obbligatorio e non iscritti ad altra forma di previdenza (l'aliquota è del 33% per i collaboratori e del 25% per i professionisti con partita iva (nel 2020). Si rammenta, infatti, che ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere applicata esclusivamente l’aliquota IVS prevista per gli iscritti obbligatori privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione).
L'importo del contributo minimo mensile è determinato applicando l'aliquota di finanziamento al minimale di reddito vigente nella Gestione speciale commercianti. L'importo del contributo è mensile, come per la contribuzione obbligatoria, e il versamento avviene per trimestre solari alle normali scadenze previste per la generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi.
Documenti: Circolare Inps 96/2003; Circolare Inps 103/1997; Circolare Inps 93/1998; Circolare Inps 112/1996; Circolare inps 206/1997