Il versamento dei contributi volontari va effettuato entro il trimestre successivo a quello di riferimento (si veda tavola sottostante) ed in base al Dlgs 184/1997 la contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di autorizzazione qualora non siano presenti cause ostative (es. contribuzione derivante da attività lavorativa o presenza di altra contribuzione). Non si possono, invece, coprire periodi antecedenti a sei mesi della data di presentazione della domanda. Ad esempio, se si è disoccupati da due anni (senza alcuna copertura contributiva) si potranno recuperare, con i volontari, ai fini previdenziali solo gli ultimi sei mesi. E non l'intero biennio.
Qualora il lavoratore non rispetti le scadenze trimestrali, le somme versate in ritardo non possono essere accreditate ai fini contributivi al periodo per il quale sono stati versati e devono essere rimborsate al lavoratore senza maggiorazione di interessi. All'assicurato, tuttavia, è data facoltà di imputare le somme medesime al trimestre successivo a quello per il quale si riferiva il pagamento. Supponiamo, ad esempio, che il versamento per il trimestre gennaio-marzo venga effettuato il 2 luglio anziché il 30 giugno cioè con due giorni di ritardo rispetto alla scadenza stabilita. In tal caso si può chiedere all'Inps che il pagamento valga per il trimestre aprile-giugno, evitando così di chiedere il rimborso. Il primo trimestre resta comunque scoperto di contribuzione.
Se il provvedimento di autorizzazione arriva dopo diversi mesi dalla richiesta l'interessato potrà versare anche gli arretrati, maturati nel periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il trimestre immediatamente antecedente a quello relativo al primo bollettino. In tal caso il pagamento deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda (entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno).
Si ricorda che ove l'assicurato versi una somma inferiore a quella dovuta per il singolo trimestre il periodo coperto da contribuzione si riduce proporzionalmente in base alla somma effettivamente versata.
L'autorizzazione, una volta rilasciata, conserva i suoi effetti fino a quando all'assicurato non viene riconosciuto il diritto alla pensione. Sono previsti, tuttavia, dei casi di sospensione che impediscono, per il periodo in cui sussistono, il versamento della contribuzione volontaria. Si tratta in particolare delle ipotesi in cui nei periodi di esercizio della facoltà di versare contributi volontari si verificano eventi che diano luogo ad accredito di contribuzione figurativa ovvero nei casi in cui l'assicurato viene assunto da un nuovo datore di lavoro. In tali situazioni i versamenti volontari vengono sospesi. Ma non si decade dall'autorizzazione.
In particolare ove la sospensione sia dovuta ad un nuovo rapporto di lavoro subordinato, l'assicurato che riprende il pagamento dei versamenti volontari può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. Tale domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del nuovo rapporto di lavoro. La decadenza, si riferisce unicamente alla facoltà di richiedere della rideterminazione dell'importo da versare e non riguarda la prerogativa di continuare ad effettuare versamenti volontari. Così, in ipotesi di mancata presentazione della domanda di adeguamento, l'assicurato potrà continuare a versare contribuzione volontaria, ma in base alla retribuzione in forza della quale era stato all'inizio autorizzato.