La vicenda sullo sfondo è quella di un avvocato a cui l'Inps ha chiesto il pagamento della contribuzione relativa all'annualità 2010 il 7 luglio 2016. Secondo l'Istituto non erano spirati i termini di prescrizione quinquennali posto che il dies a quo avrebbe dovuto essere computato a partire dal 31.10.2011, data ultima stabilita per la trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010, unico momento da cui l'ente previdenziale avrebbe potuto inferire l'esistenza di un reddito da lavoro autonomo.
La Cassazione, nel solco delle precedenti decisioni, ha respinto questa tesi. Secondo i giudici, infatti, in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati».
Nel caso di specie, pertanto, la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere dal 16 giugno 2011, termine stabilito per il pagamento della contribuzione a saldo relativa all'anno 2010, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435, modificato dal d.l. 223/2006 conv. in l.248/2006, e confermato dalla circolare Inps 73/2010. In altri termini, precisa la Corte, la presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo una mera dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.