Giustizia, Cnf: ok a negoziazione assistita ed arbitrato. Ecco le novità

Giovedì, 06 Novembre 2014

E' positivo il giudizio degli avvocati per l'approvazione definitiva del decreto legge sulla Giustizia Civile avvenuto oggi alla Camera dei Deputati. Il Consgilio Nazionale Forense si spinge a sino ad evidenziare come sia stata promossa "la cultura della conciliazione tra le parti", mediante negoziazione assistita ed arbitrato. E si compie un "primo passo nel percorso di risanamento del sistema giustizia". Kamsin  L'Ordine degli avvocati guarda "con favore alla introduzione nel sistema della giurisdizione dei due nuovi istituti alternativi al processo per risolvere controversie in campo civile e di famiglia, la negoziazione assistita e il passaggio in arbitrato delle cause pendenti", ricordando come i legali abbiano "offerto il proprio contributo per promuovere l'efficienza del sistema giustizia a vantaggio delle persone" consapevoli che una giustizia che non fornisce risposte in tempi celeri e con procedure rispettose dei diritti delle parti, è una denegata giustizia.

Del resto, il provvedimento prevede la possibilità di trasferire - su istanza congiunta delle parti al giudice - dalla sede giudiziaria a quella arbitrale le cause civili in corso dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il trasferimento è, tuttavia, escluso per le cause già assunte in decisione; per quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili e, salvo specifici casi, per le cause in materia di lavoro con la precisazione che il lodo pronunciato ha, a tutti gli effetti, il valore di sentenza.

Il giudice deve trasferire il fascicolo di causa al presidente dell'ordine circondariale degli avvocati, che nomina tra gli iscritti all'ordine - a seconda del valore della stessa (inferiore o superiore a 100.000 euro) - un arbitro unico o un collegio arbitrale. In primo grado, il termine di termine di pronuncia del lodo è quello di 240 gg. del codice di procedura civile. Mentre in appello sono stabiliti 120 gg. Se il lodo in appello non viene pronunciato nel termine, la causa va riassunta entro 60 gg. davanti al giudice pena l'estinzione (e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado). Analoga riassunzione, entro 60 gg., va fatta in caso sia dichiarata la nullità del lodo.

Per incentivare il ricorso a questa forma di soluzione delle controversie, un decreto Ministro della giustizia potrà stabilire riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Lo stesso decreto potrà introdurre criteri di assegnazione degli arbitrati in riferimento alle specifiche competenze necessarie nonché a criteri di rotazione negli incarichi.

La nuova negoziazione assistita - Poi c'è la negoziazione assistita, altro strumento, su cui il Governo ha puntato nel tentativo di deflettere il numero di cause che arrivano in tribunale. In pratica l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale: per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

L'improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.

Viene, poi, aumentato un aumento (dall'1% all'8,15%) il tasso di interesse moratorio in pendenza di un contenzioso civile o di un procedimento arbitrale in modo da rendere non più conveniente, per il debitore, dilatare la definizione della causa per pagare una somma inferiore a quella prevista.

Zedde

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