La questione verte sulla portata normativa dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con mod. in I. 326/2003 che, come noto, individua i soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo fascista per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939. Secondo l'Inps e le due Corti di Merito, la disposizione da ultimo richiamata andava interpretata, dopo il superamento del regime corporativo fascista, nel senso di estendere la protezione previdenziale all'intera figura dei produttori assicurativi, a prescindere cioè che il produttore sia legato ad una agenzia o alla stessa società assicurativa.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione è, tuttavia, di diverso avviso. Nel condividere la tesi del ricorrente i giudici affermano che non è possibile interpretare il contenuto dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti di cui all'articolo 44 predetto prescindendo dal presupposto specifico che il produttore lavori in favore di agenzie o sub agenzie, ritenendo sufficiente che ricorrano solo alcuni degli aspetti caratterizzanti le figure dei produttori di agenzia quali la presenza di una lettera di nomina, vincoli di piazza o di zona, minimi di produzione etc.. Ciò in quanto il contratto collettivo a cui si riferisce la disposizione richiamata presupponeva il riferimento alla controparte contrattuale dell'agenzia o della sub- agenzia lasciando, pertanto, fuori i liberi produttori. La Corte, dunque, dopo aver fissato la differenza tra le due categorie di produttori assicurativi, precisa che la scelta del legislatore previdenziale del 2003 di istituire l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti riguarda esclusivamente i produttori dipendenti da agenzia, come gli agenti e i subagenti; di converso, per i produttori diretti occorrerà verificare le modalità attraverso le quali l'attività viene concretamente esercitata secondo le regole che normalmente devono guidare l'interprete nell'individuazione della gestione presso cui assolvere l'obbligo contributivo.
L'attività svolta dai produttori assicurativi
In particolare se l'attività è svolta sotto forma di impresa l'iscrizione avverrà presso la gestione commercianti; se l'attività è svolta prevalentemente con l'apporto di lavoro personale, privo dei caratteri imprenditoriali, tramite un'attività coordinata e continuativa o con natura occasionale (se, in tale ultimo caso, il reddito percepito superi i 5mila euro annui) l'iscrizione dovrà avvenire presso la gestione separata dell'Inps. "La valorizzazione delle concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo svolta dal produttore - spiegano i giudici - è, dunque, premessa necessaria per procedere alla individuazione dell'inquadramento assicurativo, essendo in astratto possibile che il reperimento dei clienti dell'assicuratore possa essere svolto sia in forma di impresa, che in forma autonoma occasionale che in forma di collaborazione continuativa".