E' stata pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del Decreto Competitività. Qui il testo del decreto legge 91/2014 coordinato con la legge di conversione.
Kamsin Il pacchetto per la crescita e competitività, con le misure anche su ambiente a agricoltura, è legge. E' stata infatti oggi pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 116/2014 che converte il Dl 91/2014 meglio noto come decreto competitività.
Il provvedimento prevede vari interventi in favore delle imprese tra cui la spinta agli investimenti del manifatturiero, il rafforzamento della patrimonializzazione delle imprese (da compiersi con il rafforzamento dell'Ace), norme in grado di agevolare l'ingresso in borsa delle Pmi, e il taglio del 10% della bolletta energetica.
Il decreto prevede, di particolare importanza, la concessione di un credito d'imposta al 15% per gli investimenti in nuovi macchinari (gli investimenti andranno fatti entro il 30 giugno 2015 mentre si potrà usufruire del beneficio in compensazione a partire dal 2016 e in tre quote annuali). C'è poi una revisione dell'Ace che dovrà rafforzare la patrimonializzazione delle piccole medie imprese, soprattutto di quelle che si quotano in borsa.
Più nel dettaglio, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, i soggetti Irpef e Ires potranno fruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza del reddito complessivo netto. Il credito d'imposta è fruibile in 5 anni nei limiti dell'Irap dovuta in ogni esercizio. Nel caso di soggetti incapienti Ires, lo sgravio potrà essere trasformato in un credito di imposta sull'Irap. Per chi si quota in borsa avrà inoltre un "Super Ace": per tre periodi d'imposta scatterà una maggiorazione del 40% della variazione in aumento del capitale per le società ammesse alla quotazione. L'incremento è temporaneo e si applicherà per tre periodi d'imposta, e cioè quello di ammissione alla quotazione e i due successivi, mentre negli esercizi successivi la variazione in aumento del capitale proprio sarà determinata senza tenere conto della maggiorazione del 40%.
Completano il pacchetto lo sconto sulla bolletta per le Pmi (norma che sarà completamente operativa entro un anno); la previsione di un sostegno al credito attraverso fonti di finanziamento alternative alle banche: si prevede in particolare la possibilità per assicurazioni e società di cartolarizzazione di finanziare le imprese. Queste potranno erogare direttamente finanziamenti alle aziende, senza limitarsi ad acquistare crediti esistenti ed erogati da altri. Infine alcune norme del decreto semplificano gli adempimenti in materia di agricoltura.
Ancora in materia di imprese il Decreto modifica i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate nel caso di recesso nonché la disciplina dell’acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori e della trasformazione di società di persone e il diritto di opzione. E’ ridotto il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro. Si abroga l’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore unico per le srl aventi un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
Con il provvedimento viene modificato il regime fiscale di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, estendendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento (in luogo della ritenuta del 26 per cento) agli interessi e agli altri proventi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati, purché detenuti da uno o più investitori qualificati.
In materia di credito alle imprese, esenta da ritenuta alla fonte gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria costituiti negli Stati UE e SEE, cd. “white list”.
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