Imu, scatta l'esenzione anche per i terreni in pianura. Ecco cosa cambia dal 2016

Bernardo Diaz Lunedì, 28 Dicembre 2015
Si torna alla circolare del 1993 per quanto riguarda la divisione fra Comuni montani e non, con l'estensione dell'esenzione anche ai terreni in pianura di proprietà di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.
I terreni in pianura posseduti da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti non saranno più soggetti ad Imu. Così come quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e i terreni ubicati nei comuni delle isole minori. E' questa una delle principali novità contenuta nella legge di stabilità con la quale il Governo introduce dal 2016 una serie di modifiche alla disciplina vigente. Confermato anche il ritorno alla vecchia divisione del 1993 riguardante la classificazione dei terreni montani e parzialmente montani oggetto di molteplici interventi in questi ultimi quattro anni. Ma andiamo con ordine.

Terreni Montani. Per quanto riguarda i terreni montani la legge di stabilità ridisegna il perimetro dell’esenzione IMU - prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collinaIn particolare si chiarisce che l’esenzione si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Detta circolare reca l’individuazione dei comuni cd. montani o collinari, in cui dunque opera l’esenzione IMU (originariamente, a fini ICI) in favore dei terreni agricoli. 

Dal 2016 essi saranno dunque esenti da imposta in virtù della loro ubicazione in un comune classificato montano o collinare. La richiamata circolare chiarisce che, ove accanto all'indicazione del comune non sia riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Ove sia riportata l'annotazione “parzialmente delimitato”, con la sigla "PD', l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.

Terreni agricoli. Oltre a tali esenzioni, valevoli per i terreni agricoli ricadenti in specifiche aree, la Legge di stabilità esenta da IMU gli altri terreni agricoli in virtù di ulteriori caratteristiche: a) se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448) indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Quindi, diventa rilevante la qualifica di Iap e di coltivatore diretto, con iscrizione agli elenchi previdenziali nella gestione agricola dell’Inps. Qualifica professionale e iscrizione Inps devono essere possedute dal soggetto passivo Imu, e cioè dal titolare di diritto reale sul terreno. Se, ad esempio, come spesso accade, sul terreno, condotto all’interno di una famiglia coltivatrice, ci fosse l’usufrutto da parte di persone pensionate non più iscritte negli elenchi previdenziali, il soggetto passivo dovrebbe pagare l’imposta.

Ritorno dell'Irpef sui redditi dominicali. Con l'eliminazione dell'Imu i redditi dominicali dei terreni torneranno ad essere assoggettabili ad Irpef in quanto viene meno l'effetto sostitutivo previsto dagli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011. Tale normativa prevede infatti che l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale (cosiddetto effetto di sostituzione IMU/IRPEF). Pertanto, l'abrogazione dell'Imu determina la conseguente imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali relativi ai terreni agricoli precedentemente soggetti all’IMU.

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