L’Autorità giudiziaria ha affermato in primo luogo l’assenza della legittimazione ad agire da parte dell’associazione ricorrente: il rapporto fra i pensionati e l’Inps non può essere ricondotto a un interesse collettivo dei consumatori ed utenti, anche in considerazione del fatto che le prestazioni indebite, o comunque e rogate in eccedenza, non riguardano la totalità dei pensionati, essendo innumerevoli le situazioni in cui, nel corso del rapporto pensionistico, non si verifica alcuna ipotesi di indebita percezione di somme non spettanti.
Inoltre il Tribunale, nell’osservare che diverse sono le cause che possono dare luogo ad indebita erogazione, fra cui l’errore dell’Istituto ma anche il dolo dell’interessato, afferma che, posto che l’azione di recupero dell’indebito è effettuata dall’Inps sulla base delle specifiche disposizioni di legge, l’accoglimento del ricorso si porrebbe in contrasto con tutte le norme che disciplinano la modalità di recupero delle somme erogate e non dovute. Infatti i recuperi effettuati dall’Inps nei confronti dei pensionati possono derivare da numerose tipologie di prestazioni indebitamente erogate, che nella maggior parte dei casi non traggono origine da errori dell’Istituto, e sono obbligatori in quanto previsti dalla normativa vigente.
L'Inps ricorda che la maggiore causa di indebiti viene registrata in relazione a prestazioni collegate al reddito, le quali, in base alla legislazione vigente, sono erogate in via di anticipazione provvisoria in base a dati reddituali storici (quindi basati su annualità precedenti); nel momento in cui il dato reddituale relativo all’annualità cui si riferisce la prestazione viene poi certificato, l’Istituto è tenuto ad eseguire operazioni di conguaglio, che possono generare un debito (recupero indebito) o un credito (rimborso). In tali ipotesi i recuperi sono obbligatori in quanto espressamente previsti da specifiche disposizioni legislative.
Appare utile ricordare che al verificarsi di un indebito pensionistico l'Inps è tenuta ad osservare un particolare dovere di trasparenza nei confronti dei pensionati. In particolare, all'insorgenza di una situazione di indebito il pensionato deve essere edotto sempre circa le seguenti informazioni: la motivazione dell'indebito con i riferimenti normativi che hanno determinato il ricalcolo della pensione; la prestazione della quale si contesta l'indebita percezione; l'importo del debito; il periodo di riferimento del debito; le indicazioni sui termini e modalità utili alla presentazione di eventuale ricorso amministrativo o azione giudiziaria; le modalità di rimborso; i riferimenti degli uffici o recapiti da contattare con il dettaglio dell'indebito notificato.
A tali comunicazioni deve essere allegato il documento contenente i dati relativi al calcolo dell'indebito con l'indicazione degli importi pagati prima dell'operazione di accertamento (riscossi) e di quelli conseguenti all'operazione (dovuto). Inoltre, nel caso di prestazioni pensionistiche, qualora sia possibile ricorrere al recupero mediante trattenute sulla pensione, il pensionato deve essere informato sia sulla decorrenza del piano di recupero che sul numero delle rate previste dal piano stesso.