Spese vincolate per la nuova prestazione universale. L’integrazione di 850€ al mese che si aggiunge all’indennità di accompagnamento, infatti, potrà essere utilizzata esclusivamente per pagare la badante (con un rapporto di lavoro di almeno 15 ore settimanali) oppure per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale (es. lavanderia, pulizie, pasti a domicilio, accompagnatori, servizi psicologici eccetera). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 949/2025 in cui anticipa i contenuti del Dm 21 febbraio 2025 in via di pubblicazione.
Le due modalità di spesa, peraltro, sono alternative e non possono essere utilizzate contemporaneamente nello stesso mese.
Che cos’è la prestazione universale
I chiarimenti riguardano la cd. «prestazione universale» introdotta dal dlgs n. 29/2024 in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026 a sostegno degli individui con almeno 80 anni, con un livello di bisogno assistenziale gravissimo, Isee fino a 6 mila euro, in possesso dei requisiti per l’indennità di accompagnamento.
Lo stato di disabilità gravissima
Ai fini della valutazione del grado di disabilità della persona al livello gravissimo, va fatto riferimento alle indicazioni del dm 26 settembre 2016 (art. 3, comma 2). Si tratta, tra l’altro, delle persone in condizione di coma o stato vegetativo; oppure dipendenti da ventilazione meccanica continuativa; o con grave o con gravissimo stato di demenza; o con lesioni spinali; o con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo; o, comunque, di persone in condizioni di dipendenza vitale che necessitano assistenza nelle 24 ore, sette giorni su sette.
L’accertamento della condizione della disabilità gravissima è effettuata da una apposita Commissione medica dell'Inps dopo la presentazione della domanda di Prestazione Universale da parte del richiedente. La Commissione valuta i requisiti sanitari agli atti, cioè sulla base delle informazioni sanitarie già a disposizione dell’Inps e dell’ulteriore documentazione che può essere allegata dall’interessato tramite il servizio dedicato. La Commissione può chiedere la produzione anche di ulteriore documentazione.
Ai fini della valutazione della situazione familiare e abitativa della persona disabile, è prevista anche la compilazione, con la domanda di Prestazione Universale, di breve questionario (in forma di autodichiarazione) le cui informazioni riguardano, tra l’altro, la composizione del nucleo familiare e la presenza di eventuali contributi da parte di enti locali.
L’ISEE
Come detto per l’accesso alla prestazione è necessario il possesso di un ISEE sociosanitario non superiore a 6.000€. Il requisito deve essere posseduto alla domanda della prestazione. Per i soli mesi di gennaio e febbraio è possibile, in mancanza di quello dell’anno corrente, fare riferimento a quello scaduto il 31 dicembre precedente. Da marzo, invece, il beneficiario deve necessariamente avere l’Isee dell’anno in corso, pena lo stop della prestazione fino a nuovo Isee dell’anno in corso (con pagamento retroattivo della prestazione).
Opzione Reversibile
La scelta della prestazione universale, precisa l’Inps, è reversibile; pertanto, il beneficiario vi può rinunciare, con il conseguente ripristino dell’indennità di accompagnamento e degli eventuali contributi di assistenza previsti dall’articolo 1, co. 164 della legge n. 234/2021, tramite una specifica funzione disponibile sul portale dell’Inps.
Siccome il ripristino dei contributi di cui all’articolo 1, co. 164 della legge n. 234/2021 dipendono dagli ambiti territoriali sociali finché questi non abbiano dato notizia all’Inps circa la loro riattivazione l’Istituto continuerà ad erogare la quota integrativa della Prestazione Universale nelle more del loro ripristino.
Al fine di escludere la duplicazione di benefici, in sede di domanda va dichiarato, ai sensi del dpr n. 445/2000, di percepire/non percepire altri contributi.
La somma
La prestazione è composta da una quota fissa che assorbe l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili (L. 18/1980), cioè 542,02€ mensili, e da una quota integrativa definita «assegno di assistenza» pari a 850€ mensili che assorbe gli analoghi contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, co. 164 della legge n. 234/2021 dagli ambiti territoriali sociali (ATS).
L’utilizzo della quota di assistenza non è libero. Deve essere spesa esclusivamente per le seguenti finalità:
- remunerare il costo del lavoro di domestici per almeno 15 ore settimanali, con mansioni di assistenza alla persona, titolari di rapporto di lavoro conforme ai Ccnl;
- acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, non di natura sanitaria né infermieristica.
Le predette modalità di spesa, spiega l’Inps, sono alternative: non possono, cioè, essere utilizzate contemporaneamente all’interno dello stesso mese.
I controlli
L’Inps controllerà la regolarità del rapporto di lavoro domestico instaurato dal titolare della Prestazione Universale sulla base della documentazione presente negli archivi. In ogni caso il richiedente dovrà allegare entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio) le copie delle buste paga del rapporto di lavoro domestico del trimestre precedente, quietanzate dal lavoratore.
Per quanto riguarda l’acquisto dei servizi l’Inps verificherà che l’importo della spesa complessiva sostenuta nel trimestre sia maggiore/uguale rispetto all’entità della quota integrativa erogata nel medesimo periodo. Resta a carico del titolare della Prestazione Universale allegare, trimestralmente entro le scadenze sopra evidenziate, la copia delle fatture elettroniche regolarmente quietanzate inerenti alla spesa sostenuta attraverso il servizio dedicato, secondo le modalità che verranno specificate con successiva circolare applicativa.
L’interessato dovrà, comunque, conservare l’originale delle buste paga quietanzate così come gli originali delle fatture inerenti ai servizi fruiti, comprensive delle ricevute di avvenuto pagamento.
Documenti: Messaggio Inps 949/2025