L'assegno mensile erogato nei confronti degli invalidi civili con una invalidità compresa tra il 74 ed il 99% torna cumulabile con i redditi da lavoro. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 4689/2021 pubblicato in seguito dell'entrata in vigore della legge n. 215/2021 di conversione del dl n. 146/2021 (21 dicembre 2021).
L’articolo 12-ter inserito dalla legge n. 215/2021 ha, infatti, ridefinito il concetto di inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 precisando che si intende soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite di reddito annuo (personale) per il riconoscimento dell’assegno mensile stesso. Pertanto la prestazione è cumulabile con i redditi da lavoro (dipendente o autonomo) nei limiti di 4.931€ annui.
Di conseguenza sono superate le istruzioni diffuse con il precedente messaggio n. 3495/2021 lo scorso 14 ottobre 2021. In tal sede, si ricorderà, l'INPS adeguandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità aveva negato il diritto all'assegno mensile in presenza dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a prescindere dal reddito percepito.
Riesame
Le domande di prestazione presentate e non accolte in virtu' del precedente orientamento saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.
Documenti: Messaggio Inps 4689/2021