Niente assegno di invalidità se l'interessato svolge attività lavorativa. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 3495/2021 pubblicato ieri in cui spiega che alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a partire dal 14 ottobre 2021, la prestazione sarà riconosciuta solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario, a prescindere dal reddito ricavato.
Invalidi Parziali
La prestazione, riconosciuta dall'articolo 13 della legge n. 118/1971, è una provvidenza economica erogata ai mutilati ed invalidi con un'età ricompresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una invalidità civile ricompresa tra il 74% ed il 99%. Nel 2021 il valore mensile dell'assegno è di 287,09€. L'articolo 1, co. 35 della legge n. 247/07 ha soppresso il vincolo dell'iscrizione nelle liste di collocamento mantenendo il più generico requisito dell'inattività lavorativa.
Ciò nonostante l'INPS ha riconosciuto sino ad oggi sussistente il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa anche nel caso di impiego presso Cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, cioè 8.145€ per il lavoro dipendente e 4.800€ per il lavoro autonomo (cfr: messaggio inps 3043/2008).
Divieto rigido
La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa, affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Il richiedente, pertanto, deve provare non solo la sussistenza del requisito reddituale ma anche il predetto requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa.
La giurisprudenza di legittimità, quindi, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019).
Pertanto, spiega l'INPS, che a partire dal 14 ottobre 2021 (data di pubblicazione del messaggio) l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, potrà essere liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.
Documenti: Messaggio Inps 3495/2021