La Corte d'Appello di Palermo ribaltando la sentenza di primo grado aveva condannato l'Inps al pagamento della prestazione ritenendo che il requisito della incollocazione, in mancanza di specifiche contestazioni da parte dell'Istituto previdenziale, potesse nella specie presumersi sulla base dell'accertata mancanza di reddito (per il tramite di certificazione dell'Agenzia dell'Entrate). L'Inps, tuttavia, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il fatto che il requisito dell'incollocamento (e ora dell'inoccupazione) dovesse essere provato esclusivamente con le certificazioni rilasciate dagli enti competenti come, ad esempio, il Centro per l'Impiego e le direzioni territoriali del lavoro e nelle forme richieste. L'Istituto contestava, in particolare, che la prova giudiziale del mancato svolgimento dell'attività lavorativa potesse ritenersi assolta attraverso la presunzione dell'accertata mancanza di reddito documentata dalla certificazione dell'Agenzia delle entrate.
Secondo la Corte di Cassazione la tesi dell'Istituto è inconsistente e, pertanto, deve essere respinta. I giudici spiegano che la doglianza non può essere accolta poiché prima di tutto non risulta che l'Inps avesse contestato la certificazione dell'Agenzia delle Entrate che attestava l'insussistenza di qualsiasi reddito; inoltre la modifica dell'accertamento del requisito di occupabilità dell'invalido introdotta con la legge 247/2007 sopra evidenziata, ha lasciato immutato l'onere del disabile di fornire la prova di non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta. Tale prova, spiegano i giudici, può anche avvenire tramite presunzioni dalle quali possa desumersi l'assenza dell'attività lavorativa e, comunque, della percezione di reddito da lavoro. Per cui anche una certificazione prodotta dall'amministrazione finanziaria è valida per assolvere in giudizio l'onere della prova.