La sentenza (n.4628/2017), pubblicata ieri sottolinea che “le funzioni in questione non rientrano tra quelle costituzionalmente attribuite alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione. Per questo, la Regione Calabria non aveva alcun interesse giuridicamente meritevole di tutela per impugnare l'approvazione della Convenzione con l'Inps da parte del Commissario Straordinario per gli interventi di rientro dal deficit della spesa sanitaria regionale.
“Le attività in questione (le verifiche e i controlli) – afferma il Consiglio di Stato -, infatti, sono state fino ad oggi svolte dalle Asl, con medici che, espletando tali funzioni in orario di servizio, potranno tornare alla cura dei pazienti calabresi. Il trasferimento di tutte queste funzioni comporterà consistenti risparmi economici non solo per il Servizio Sanitario Regionale ma anche per la stessa spesa previdenziale dell'Inps, Istituto responsabile dell'intero procedimento di riconoscimento delle pensioni d'invalidità a chi ne ha effettivamente diritto”.
Secondo i giudici amministrativi la certezza dei risparmi è comprovata proprio dal fatto che la gran parte delle attività, attualmente svolte dalle Asl, saranno via via assunte a carico dell’Inps con un diretto risparmio per gli oneri del servizio sanitario regionale e con un miglioramento delle prestazioni del personale medico che, come visto, potrà tornare ad assicurare i propri compiti sanitari in favore dei pazienti della Regione.