Irap, Ok allo Sgravio del 70% per i lavoratori stagionali

Federico Pica Lunedì, 25 Gennaio 2016
Lo prevede una misura contenuta nella legge di stabilità per il 2016. La novità era particolarmente attesa dagli operatori del settore turistico.
Deducibilità dalla base imponibile IRAP del 70% del costo dei lavoratori stagionali assunti per 120 giorni annui e per due anni consecutivi. Lo prevede l’articolo 1, comma 73 della legge 208/15 che amplia la portata della precedente misura introdotta dalla legge di Stabilità 2015 con la quale era stata introdotta, con decorrenza a partire dal periodo d’imposta 2015, la totale deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro relativo ai lavoratori subordinati e a tempo indeterminato.

Un intervento che aveva lasciato a bocca asciutta le imprese operanti nel settore turistico dato che, la norma del 2015, prevedeva la deducibilità dalla base imponibile ai fini IRAP delle spese per i soli lavoratori a tempo indeterminato. Creando ulteriori disparità tra imprenditori del settore turistico e non.  “Per come era concepito – spiegano i firmatari dell'emendamento – il pur meritorio intervento sull’Irap dello scorso anno, finiva sostanzialmente per non impattare sulle imprese turistiche che, essendo legate alla stagionalità, sono spesso costrette ad assumere invece solo a tempo determinato. Per questo motivo, ci siamo battuti affinché fosse superata una situazione palesemente incongruente e potenzialmente incostituzionale, a causa della diversità di applicazione delle imposte ad imprese operanti nel medesimo settore”. 

Il comma 73 stabilisce ora che la deduzione del costo del lavoro ai fini Irap è ammessa nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le (eventuali) deduzioni spettanti in base ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4 quater dell’articolo 11 del Dlgs 446/97 per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contrattoDal punto di vista soggettivo, la minore Irap sarà dovuta dai soggetti indicati negli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/97 (imprese, banche, società finanziarie, assicurazioni, titolari di reddito di lavoro autonomo) che assumono lavoratori stagionali. Sull'operatività della misura non è prevista una specifica decorrenza e quindi la norma si applica dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016 (anno 2016 per i soggetti solari).

Positivo il giudizio di FederTurismo che aveva più volte chiesto la misura. "L’estensione della disciplina anche ai lavoratori stagionali che rappresentano parte fondamentale e fisiologica di moltissime realta’ di impresa nel nostro settore era un provvedimento che attendevamo da tempo. Affrontare il tema del costo del lavoro, che nelle imprese turistiche arriva a rappresentare anche il 70% del totale è stato da sempre un aspetto prioritario per Federturismo, fondamentale per promuovere la competitività e l’occupazione in un settore produttivo strategico del nostro Paese come quello del turismo. Il nostro auspicio è che in prospettiva si possa arrivare alla piena deducibilità IRAP anche per i lavoratori stagionali, superando la soglia appena fissata al 70%” 

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