Irpef, Decolla il bonus del 20% a chi acquista un immobile per darlo in affitto

Bernardo Diaz Lunedì, 07 Dicembre 2015
Pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero dei Trasporti 8 settembre 2015. La misura era prevista dal Decreto legge Sblocca Italia. 
Ok al bonus Irpef per coloro che acquistano un immobile per darlo in locazione. E' stato pubblicato in Gazzetta il decreto 8 settembre 2015 del Ministero infrastrutture e trasporti dopo oltre un anno di gestazione. La misura, prevista dal decreto legge 133/2014 (il cd. sblocca Italia), riconosce alle persone fisiche, non esercenti attività commerciale, che acquistano, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione invendute o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia una deduzione dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile e la deduzione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto della medesima unità immobiliare nella misura del 20% degli stessi. 

Può beneficiarne, non solo chi acquista, ma anche chi sostiene le spese per costruire un immobile a destinazione residenziale sull'area edificabile che già possiede o sulla quale è già stato riconosciuto il diritto di costruire (entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori).

Per accedere al bonus gli interessati devono rispettare precise condizioni. Innanzitutto l'immobile deve essere messo in locazione per almeno 8 anni continuativi a canone concordato. L'agevolazione spetta anche se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di affitto si risolve prima degli 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione del precedente contratto. Inoltre il contratto di locazione non può essere stipulato tra genitore e figlio, quindi non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. Altra condizione richiesta per legge per godere della deduzione è che l'immobile sia a destinazione residenziale, e non sia classificato o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non sia quindi un immobile di lusso, signorile o di pregio.

Inoltre non deve essere ubicato nelle zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, in quelle destinate a nuovi complessi insediativi ovvero a nuovi insediamenti per impianti industriali e per usi agricoli. Altra caratteristica dell'immobile riguarda l'efficienza energetica. Le prestazione da conseguire devono ricadere nelle classi più alte, A e B. La deduzione deve essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste dalla legge.

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Documenti: Il testo del Decreto Ministeriale 8 settembre 2015

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