Può beneficiarne, non solo chi acquista, ma anche chi sostiene le spese per costruire un immobile a destinazione residenziale sull'area edificabile che già possiede o sulla quale è già stato riconosciuto il diritto di costruire (entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori).
Per accedere al bonus gli interessati devono rispettare precise condizioni. Innanzitutto l'immobile deve essere messo in locazione per almeno 8 anni continuativi a canone concordato. L'agevolazione spetta anche se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di affitto si risolve prima degli 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione del precedente contratto. Inoltre il contratto di locazione non può essere stipulato tra genitore e figlio, quindi non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. Altra condizione richiesta per legge per godere della deduzione è che l'immobile sia a destinazione residenziale, e non sia classificato o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non sia quindi un immobile di lusso, signorile o di pregio.
Inoltre non deve essere ubicato nelle zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, in quelle destinate a nuovi complessi insediativi ovvero a nuovi insediamenti per impianti industriali e per usi agricoli. Altra caratteristica dell'immobile riguarda l'efficienza energetica. Le prestazione da conseguire devono ricadere nelle classi più alte, A e B. La deduzione deve essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Documenti: Il testo del Decreto Ministeriale 8 settembre 2015