La procedura resta comunque facoltativa in quanto sarà possibile continuare ad avvalersi delle modalità tradizionali per l'invio della DSU. Ed è per ora sperimentale in quanto coinvolge solo i nuclei familiari che nel triennio 2016-2018 abbiano presentato una DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.
Il doppio riscontro
Per avviare l'operazione il cittadino dovrà essere in possesso alternativamente di Pin dispositivo Inps, SPID, Carta nazionale dei servizi o CIE (Carta di identità elettronica) e connettersi al sito online dell'INPS. Al momento dell'accesso occorrerà autodichiarare di aver acquisito la delega degli altri componenti maggiorenni il nucleo familiare ed indicare, per ciascuno di essi, il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria, con la relativa data di scadenza (a garanzia della privacy di tali componenti).
Una volta acquisito l'accesso il dichiarante dovrà compilare alcuni dati, tra cui quelli relativi al nucleo e altri non completamente disponibili negli archivi amministrativi (es. la casa di abitazione). Tuttavia se l'Isee è già stato chiesto in passato, c'è la possibilità di richiedere all'Inps di precaricare tutte le informazioni dell'ultima Ds. Per procedere nella compilazione della DSU il dichiarante dovrà, inoltre, fornire un doppio riscontro per ciascuno dei componenti maggiorenni il nucleo: il primo di reddito, indicando un dato del modello 730 o Redditi di due anni precedenti; il secondo di patrimonio mobiliare, indicando il saldo al 31 dicembre di due anni precedenti di uno dei depositi o c/c. I dati autodichiarati e/o precaricati e gli elementi di riscontro saranno quindi controllati dall'agenzia delle entrate.
Se il riscontro è positivo e per tutti i componenti, l'agenzia invia all'Inps i propri dati ed il cittadino avrà l'accesso alla DSU precompilata vera e propria con i dati di Inps, agenzia entrate, catasto e dei rapporti finanziari (saldi e giacenze medie). In tal caso la Dsu precompilata resterà a disposizione del dichiarante per tre mesi, per essere accettata o modificata (scaduto il termine il cittadino dovrà effettuare nuovamente l’acquisizione del nucleo e degli elementi di riscontro su redditi e patrimoni). Entro lo stesso tempo il dichiarante dovrà indicare gli ulteriori dati richiesti, che non formano oggetto di precompilazione tra cui in particolare i dati relativi alla composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza (es. numerosità del nucleo, eventuale presenza di soggetti disabili o soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive dell'ISEE); l'identificazione della casa di abitazione; i redditi e patrimoni non conoscibili dall'Inps e dall'agenzia delle entrate (es. per mancanza della CU); gli assegni di mantenimento effettivamente erogati; il possesso di autoveicoli o i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto. Solo dopo aver completato tutte queste attività, la DSU precompilata potrà essere inoltrata con successo ed il cittadino otterrà il rilascio dell'ISEE.
Dati precompilati
La precompilazione avrà ad oggetto diverse componenti reddituali e patrimoniali tra cui, in particolare: a) i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8); b) i trattamenti erogati dall’INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8); c) il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h) dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali); d) il patrimonio immobiliare detenuto in Italia relativamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3); e) il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).
Le informazioni potranno essere accettate o, ove non corrette o incomplete, modificate, ad eccezione dei trattamenti erogati dall’INPS e delle componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi); il cittadino non le può modificare nel modello ma dovrà, nel caso in cui riscontri delle difformità, compilare il modulo integrativo (Modulo FC.3) per chiederne la rettifica autodichiarando le componenti per cui ha rilevato tali inesattezze.
Documenti: Messaggio inps 96/2020