Le novità
Come già anticipato su PensioniOggi con la novella apportata dal citato decreto 34/2019 l'Isee corrente potrà essere rilasciato al verificarsi di una di queste tre situazioni: a) interruzione o riduzione dell’attività lavorativa; b) variazione della situazione reddituale superiore al 25%; c) interruzione dell’erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche. In tale ultima ipotesi l’ISEE corrente viene calcolato sulla base dei redditi degli ultimi dodici mesi o degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) parimenti a quanto avviene nell’ipotesi del lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Viene, altresì, indicata la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situazione lavorativa ovvero la perdita del trattamento, chiarendo che tali variazioni devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Quindi, ad esempio, per le dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della nuova disciplina dell’ISEE corrente) al 31 dicembre 2019, la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2017.
E' stato, inoltre, modificato il periodo di validità dell’ISEE corrente presentato dalla data del 23 ottobre 2019, estendendolo da due mesi a sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione del modello sostitutivo. L'Inps spiega che occorre, tuttavia, aggiornare l’ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità dell’ISEE corrente, intervengano variazioni della situazione occupazionale (un componente il nucleo ha trovato una nuova occupazione) o nella fruizione dei trattamenti (un componente ha iniziato la fruizione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario, laddove non rientrante nel reddito complessivo ai fini IRPEF). In tal caso l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione.
Documenti: Messaggio inps 3835/2019