La DSU, come noto, è la dichiarazione con cui i contribuenti attestano i dati relativi al proprio nucleo familiare, nonché al reddito e alla situazione patrimoniale mobiliare o immobiliare al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU stessa. Il DL 4/2019 ha modificato i termini fissati dall’art. 10, comma 4, del D. Lgs 147/2017 (come di recente modificati dall’art. 5 del decreto legge 91/2018, cd. milleproroghe), relativamente ai termini di validità della DSU. In questo caso, la decorrenza della validità viene fatta partir dal 1° settembre 2019 anziché dal 1° gennaio 2019; a partire da quella data, la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. Le DSU in corso di validità alla data del 1° settembre 2019, restano valide fino al 31 dicembre 2019. I dati su redditi e patrimoni contenuti nella DSU sono comunque aggiornati prendendo come riferimento l’anno precedente.
L'Inps comunica, pertanto, che a seguito delle modifiche una DSU presentata il 10 febbraio 2019 è valida dal 10 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019 anzichè sino al 31 agosto 2019. Le DSU già attestate, che recavano data scadenza 31 agosto 2019, sono state aggiornate sul portale con la nuova data di scadenza. Pertanto, le attestazioni ISEE, già rilasciate, con data scadenza del 31 agosto 2019 devono essere considerate valide e con scadenza 31 dicembre 2019.
Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ( DSU) presentate dal 1° settembre 2019 sono soggette alla disciplina generale, per cui sono valide dal momento della presentazione al successivo 31 agosto (ad esempio, una DSU presentata il 1° ottobre 2019 è valida dal 1° ottobre 2019 sino al 31 agosto 2020).