L'Imposta sugli immobili all'estero. L'imposta era stata introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 e colpisce gli immobili all'estero, detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale: pertanto, sono soggetti ad imposta anche gli immobili detenuti a titolo di usufrutto o altri diritti analoghi previsti negli ordinamenti esteri. L'imposta è dovuta in una misura pari allo 0,76 per cento del valore dell'immobile purchè l'importo dovuto superi i 200 euro.
La normativa nel tempo ha previsto una riduzione dell'imposta (dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili) con riferimento gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, nonché per le relative pertinenze con l'abbinamento di una detrazione forfetaria di 200 euro che va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica il vincolo di destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Dal 2016. La Legge di stabilità interviene sottraendo l’immobile adibito all’estero ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze dall'imposizione fiscale. In particolare la disciplina viene allineata a quella dell’IMU, dunque con esenzione da IVIE per la “prima casa” e gli immobili assimilati, fatta eccezione per l’imposta sui cd. immobili di lusso, per i quali resterà ferma la detrazione di 200 euro e l'applicazione di un’aliquota ridotta allo 0,4 per cento. L'imposta resterà invece sugli immobili detenuti all'estero al di fuori della prima casa per i quali si dovrà continuare a pagare l'imposta nella misura dello 0,76 per cento a condizione che l'importo superi i 200 euro.
La base imponibile è costituita dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero per l'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello come precedentemente individuato.
L'esenzione dall’IVIE sugli immobili non di lusso si estende anche al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.