Il provvedimento reca alcune modifiche chirurgiche all'articolo 10 del Dlgs 147/2017 che, come noto, prevedeva che l'INPS dal 2018 precompilasse la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate utilizzando le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari. Dal 1° settembre 2018, peraltro, la modalita' precompilata avrebbe dovuto rappresentare l'unica modalita' di presentazione della DSU con validita' dal momento della presentazione fino al 31 agosto dell'anno successivo.
La sperimentazione partirà nel 2019
Non sarà così. Il provvedimento adottato dal Cdm rinvia prima di tutto al 2019 l'avvio dello scambio dei dati tra Inps e Agenzia delle Entrate e cancella la data del 1° settembre 2018 come termine dal quale la DSU precompilata diventi l'unica modalità di presentazione della DSU per i cittadini. Sarà un decreto del Ministero del Lavoro a stabilire la data a partire dalla quale sarà possibile accedere alla modalita' precompilata di presentazione della DSU e la relativa sperimentazione in materia (che potrà eventualmente essere limitata alla sola presentazione dell'ISEE corrente). Termini dunque più lunghi rispetto alle previsioni originarie del Dlgs 147/2017. In ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2019 (anzichè dal 1° settembre 2018), la DSU avrà validita' dal momento della sua presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validita' fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU saranno aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.
Restano fermi gli altri punti cardine della misura volta a semplificare in futuro la vita dei richiedenti l'attestazione ISEE. A regime la dichiarazione DSU precompilata sarà resa disponibile dall'Inps tramite il portale telematico ed il cittadino potrà accettarla o modificarla, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini fiscali, per le quali sarà assunto ed immutabile il valore a tal fine dichiarato. Servirà comunque un decreto del ministero del lavoro a stabilire le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, il cittadino potrà modificare le relative componenti rilevanti a fini ISEE, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace.
Più tempo alle Commissioni Tecniche
Una modifica approvata nel corso dell'esame in parlamento del documento prevede inoltre la proroga di 45 giorni, dal 30 settembre al 15 novembre 2018 del termine dei lavori delle Commissioni tecniche incaricate di studiare, secondo quanto previsto dalla scorsa legge di bilancio, l'ampliamento dei lavori gravosi e usuranti e l'andamento della spesa previdenziale ed assistenziale.