L'Inps ha avviato da alcuni mesi un processo per verificare il corretto versamento dei contributi da lavoro domestico a partire dal 2005/2006, nel rispetto del termine decennale di prescrizione, utilizzando i dati contenuti nell'archivio centrale Inps. Spesso, tuttavia, tali dati non risultano aggiornati con la data di cessazione del rapporto di lavoro domestico con la conseguenza che stanno piovendo contestazioni anche di migliaia di euro per regolarizzazione un contratto di lavoro domestico chiuso ormai da anni ma che secondo l'Istituto di previdenza risulta ancora attivo. Una confusione dovuta anche alla mancata comunicazione all'Inps della cessazione del rapporto di lavoro dalle direzioni provinciali dei centri per l'impiego che, sino al 2009, erano deputate a ricevere la comunicazione da parte del datore di lavoro sulla cessazione della collaborazione domestica.
Dato che spesso si tratta di un errore l'Inps informa quindi che i datori di lavoro che ritengono non dovuti i contributi indicati possono contestare l’avviso seguendo le istruzioni contenute in calce al provvedimento di contestazione. E’ possibile effettuare ogni contestazione telefonicamente, tramite Contact center dell’Inps, oppure utilizzando il servizio “lavoratori domestici” sul sito internet.
Per la contestazione il datore di lavoro può utilizzare il modulo prestampato di autocertificazione allegato al provvedimento, che guida il contribuente nella indicazione di tutti gli elementi utili. Il modulo consente di autocertificare la pregressa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro così come l’avvenuto pagamento dei bollettini.
Se il datore di lavoro ha già comunicato la cessazione del rapporto di lavoro, può inviare copia della ricevuta di comunicazione, oltre che tramite i canali sopra indicati, anche via fax al numero verde gratuito 800803164. Tale comunicazione consentirà alla sede Inps di chiudere il rapporto di lavoro ed eventualmente annullare l’avviso inviato per i periodi per i quali i contributi non siano dovuti. In questi casi, ovviamente, sarà ritenuta valida l’originaria data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro e pertanto nessuna sanzione amministrativa sarà dovuta dal datore di lavoro.