Aumentano i contributi previdenziali ed assistenziali per i collaboratori domestici nel 2024. Lo rende noto l'Inps con la Circolare n. 23/2024 con la quale l'ente previdenziale aggiorna come di consueto le somme dovute per la copertura degli oneri contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 per i datori di lavoro che impiegano a tempo determinato o indeterminato lavoratori domestici. Le nuove tabelle recepiscono l'aumento ISTAT definitivo del 5,4% che si è registrato tra il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022 e gennaio 2023 - dicembre 2023.
I contributi, com'è noto, sono calcolati in modo diverso rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti in quanto vengono determinati in misura convenzionale a seconda che il collaboratore familiare presti la propria attività lavorativa con orario inferiore o superiore alle 24 ore settimanali. Se non supera le 24 ore, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione. Se l'orario, invece, è di almeno 25 ore settimanali, il contributo orario prescinde dalla retribuzione corrisposta ed è fisso per tutte le ore lavorate. Altra differenza rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti sta nel fatto che le aliquote di contribuzione sono inferiori: l'aliquota IVS di finanziamento della gestione è infatti pari allo 17,4275% della retribuzione contro il 33% della generalità degli altri assicurati. A tale aliquota va aggiunto il contributo Aspi (che è superiore per i datori non soggetti al contributo CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari) la tutela Inail e il Fondo per il TFR. Complessivamente l'aliquota su cui si versano i contributi è pari al 19,9675% della retribuzione convenzionale oraria come articolata nella tavola sottostante. Dal 2013, per i soli rapporti di lavoro a tempo determinato, è previsto un contributo addizionale di finanziamento dell'Aspi, a carico del datore di lavoro, nella misura del 1,40 per cento.
La retribuzione presa a riferimento per determinare il contributo corrispondente comprende, oltre alla paga oraria concordata tra le parti, anche la tredicesima mensilità e l'eventuale indennità di vitto e alloggio, calcolate in misura oraria. Il contributo previdenziale - che garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - è versato, oltre che per le ore di effettivo di lavoro, anche per quelle di assenza comunque retribuite (malattia, ferie, festività eccetera).
Incentivo al posticipo del pensionamento
L'Inps ricorda, inoltre, che anche i lavoratori domestici in possesso dei requisiti per la cd. «pensione anticipata flessibile» di cui all'articolo 1, co. 282 della legge n. 197/2022 (62 anni e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023), possono optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a loro carico se permangono a lavoro. In tale ipotesi viene meno, per il datore di lavoro, ogni obbligo di versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore all'Inps. La tabella delle contribuzioni per il 2024 è, pertanto, così aggiornata.
Versamento
Il versamento dei contributi è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. L'ultima scadenza utile per il pagamento dei contributi relativi al 1° trimestre (gennaio-marzo), sarà dunque il 10 aprile 2024. In caso di conclusione del rapporto di lavoro, la contribuzione va versata entro i dieci giorni successivi alla cessazione.
I datori di lavoro possono effettuare il pagamento mediante una delle seguenti modalità: 1) direttamente online tramite il portale dei pagamenti, con la modalità online pagoPA, con carta di credito, carta di debito oppure conto corrente bancario; 2) utilizzando l’avviso di pagamento pagoPA generato online tramite il portale dei pagamenti all’interno della sezione lavoratori domestici (pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per uniformare tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione).
Documenti: Circolare Inps 23/2024