Come noto, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 244/1995 possono fruire dell'agevolazione i datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e le società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, che non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione e che siano in possesso dei requisiti per la regolarità contributiva (Durc) nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili. L'agevolazione non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale nè per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, bonus sud, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.). Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.
Modalità applicative
L'Inps comunica che il beneficio potrà essere fruito entro il 16 marzo 2019, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di febbraio 2019. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2018 fino al 15 marzo 2019. Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2018 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da dicembre a febbraio 2019; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende. In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2018. Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi territorialmente competenti – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
Documenti: Circolare Inps 118/2018