Ok dell’Inps alla fruizione dello sgravio contributivo per le imprese i cui periodi di cassa integrazione straordinaria per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 30 giugno 2023. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4252/2024 in cui spiega che il conguaglio riguarda le imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione del Ministero del Lavoro non ricomprese nell’Allegato 1 della Circolare n. 66/2024 che distribuiva le risorse stanziate per l’anno 2022.
Lo misura dello sgravio
Lo sgravio spetta per l'intera durata del contratto di solidarietà e vale il 35% dei contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro di misura superiore al 20%. In ogni caso, lo sgravio può essere fruito al massimo per 24 mesi nel quinquennio mobile in relazione alla singola unità produttiva interessata dallo stesso accordo di solidarietà. L'effettiva misura di ciò che è possibile conguagliare è l'importo comunicato alle imprese interessate come limite «massimo» d'incentivo fruibile, fermo restando che possono essere conguagliate solo e soltanto le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle retribuzioni dei lavoratori che, mese per mese, hanno avuto un orario di lavoro ridotto in misura superiore al 20% (nel mese in cui non c'è stata questa riduzione, lo sgravio non spetta).
Conguagli entro il 16 marzo 2025
L’Inps con Circolare n. 66/2024 aveva fornito istruzioni per la fruizione dello sgravio con riferimento alle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione i cui periodi di cassa integrazione per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 30 giugno 2023 a valere sulle risorse stanziate per il 2022. In tale sede era stato concesso tempo sino al 16 agosto 2024 per il recupero dello sgravio alle imprese indicate nell’Allegato 1 alla citata circolare. Ora l’Inps spiega che possono fruire dello sgravio anche ulteriori imprese individuate nell’Allegato 1 del messaggio.
Nello specifico le operazioni di conguaglio dovranno avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del documento, cioè entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo è domenica) tramite il flusso Uniemens inserendo nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale di nuova istituzione “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”; e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
L'applicazione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006: regolarità contributiva e rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.