Leasing, bollo auto sempre a carico dell'utilizzatore

Bruno Franzoni Lunedì, 17 Agosto 2015
Le regioni non potranno chiedere il pagamento del bollo auto in nessun caso alle società di leasing. Lo prevede un passaggio del decreto legge sugli enti locali.
Il bollo auto dei veicoli in leasing dovrà essere pagato esclusivamente dall'utilizzatore. Non vi sarà dunque nessuna responsabilità solidale tra utilizzatore e società di leasing a meno che quest'ultima non abbia provveduto al pagamento cumulativo in luogo dei clienti. In ogni caso la competenza e il gettito della tassa automobilistica saranno determinati in base alla residenza dell'utilizzatore. Lo prevede l'articolo 9, commi 9-bis e ss del decreto legge sugli enti locali (dl 78/2015) convertito con legge 125 del 6 agosto 2015.

La novella intende mette ordine una volta per tutte sull'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica in relazione agli autoveicoli concessi in locazione finanziaria dopo le modifiche apportate dalla legge 99/2009 sull'articolo 5, comma 32, del Dl 953/1982 (convertito nella legge 53 del 1983).  La norma del 1983, com'è noto, prevedeva quale unico soggetto passivo di imposta il "proprietario" del bene concesso in locazione finanziaria, e quindi per i veicoli concessi in leasing il soggetto tenuto al pagamento era identificato con la società di leasing (proprietaria del bene); la legge 99 del 2009 ha invece espressamente incluso tra i soggetti passivi gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria con l'obiettivo di far ricadere l'onere esclusivamente su costoro. 

Nonostante la modifica del 2009, diverse regioni hanno comunque continuato a pretendere dalle società di leasing la corresponsione dell'imposta di bollo relativa ai veicoli concessi in locazione finanziaria, sulla base dell'assunto che il prelievo potesse avvenire sia in capo al proprietario del veicolo che all'utilizzatore dello stesso in quanto soggetti «indifferentemente» e «solidalmente» obbligati. Inutile la precisazione dello stesso ministero dell'Economia e delle finanze, nella nota protocollo 13270 del 27 giugno 2012 con la quale è stato  espressamente stabilito che con la novella del 2009 il proprietario del bene concesso in locazione finanziaria non è più obbligato alla corresponsione dei relativi oneri fiscali regionali, i quali ricadono sull'utilizzatore. GamsinOra con la modifica contenuta nel decreto legge sugli enti locali si chiude la diatriba con la precisazione ufficiale che il bollo delle auto in leasing deve essere pagato esclusivamente dall'utilizzatore. La possibilità configurare una responsabilità solidale della società di leasing resta solo nell'ipotesi in cui, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, la società di leasing abbia provveduto al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. 

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