Gli accertamenti avverranno nel solo caso in cui lo scostamento superi il 20% fra reddito dichiarato e le spese sostenute, ma al contribuente è comunque data la possibilità di difendersi, anche in contradditorio. In tal caso il contribuente dovrà dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o grazie all'apporto di altri soggetti, oppure il diverso ammontare delle spese effettive rispetto a quelle attribuite dall'ufficio.
La nuova versione accoglie inoltre i rilievi del Garante della Privacy ed elimina il concetto di «spese medie dell'Istat», che non concorreranno quindi nè alla selezione dei contribuenti nè potranno venire utilizzate in sede di contraddittorio.
Le spese rilevanti. Il nuovo decreto ribadisce che le spese per beni e servizi di uso quotidiano rilevano comunque nel redditometro quando il relativo dato di spesa risulta su base certa dagli elementi presenti in Anagrafe tributaria. Il decreto elenca quindi 100 voci tra consumi ed investimenti che concorrono nella valutazione del reddito. Si tratta delle spese per consumi di generi alimentari, bevande, abbigliamento, spese per istruzione, abitazione, luce e gas, acquisto di mobili, elettrodomestici e arredi, spese per sanità, trasporti e comunicazioni (es. telefono), spese per il tempo libero (es. terme, viaggi, giochi online, abbonamenti alla Pay-Tv) ma anche prodotti per la cura della persona, centri benessere, argenteria e gioielleria (si veda la tabella A allegata al decreto). Le uniche spese statistiche rilevanti ai fini della determinazione del reddito sintetico rimangono quelle connesse ai cosiddetti elementi certi, quali, ad esempio, quelle legate al possesso di immobili e di beni mobili registrati (tipicamente immobili, autoveicoli e natanti).
Il provvedimento varato individua il nuovo contenuto induttivo di questi elementi indicativi di capacità contributiva tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale.
L'altra novità è sulla quantificazione delle spese per elementi certi ai fini della ricostruzione induttiva del reddito complessivo. Il decreto prevede che in presenza di informazioni afferenti a spese effettive in Anagrafe tributaria relative a questi elementi certi, il dato presente in Anagrafe tributaria si considera comunque prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente (articolo 1, comma 5). Questa è una novità rispetto al precedente decreto in cui si affermava che doveva essere comunque considerato ai fini del redditometro quello più elevato tra il dato effettivo presente in Anagrafe e quello invece determinato induttivamente grazie agli indicatori statistici.
Viene infine confermato che non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.
Documenti: Il decreto 16 Settembre 2015