Nuovo Redditometro, ecco le spese che finiscono sotto la lente delle Entrate

Bernardo Diaz Domenica, 27 Settembre 2015
Nel mirino del fisco le spese per terme, centri benessere e centri bellezza, abbonamenti alla televisione a pagamento. Ma anche assegni periodici al coniuge, rette per gli asili.
Via libera alla nuova determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi ai periodi d'imposta a partire dal 2011. Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto del ministro dell'economia del 16 settembre scorso sono stati aggiornati i valori che costituiscono la base per l'applicazione del redditometro con riferimento ai periodi d'imposta a partire dal 2011. 

Gli accertamenti avverranno nel solo caso in cui lo scostamento superi il 20% fra reddito dichiarato e le spese sostenute, ma al contribuente è comunque data la possibilità di difendersi, anche in contradditorio. In tal caso il contribuente dovrà dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o grazie all'apporto di altri soggetti, oppure il diverso ammontare delle spese effettive rispetto a quelle attribuite dall'ufficio. 

La nuova versione accoglie inoltre i rilievi del Garante della Privacy ed elimina il concetto di «spese medie dell'Istat», che non concorreranno quindi nè alla selezione dei contribuenti nè potranno venire utilizzate in sede di contraddittorio. 

Le spese rilevanti. Il nuovo decreto ribadi­sce che le spese per beni e servizi di uso quotidiano rilevano co­munque nel redditometro quan­do il relativo dato di spesa risulta su base certa dagli elementi pre­senti in Anagrafe tributaria. Il decreto elenca quindi 100 voci tra consumi ed investimenti che concorrono nella valutazione del reddito. Si tratta delle spese per consumi di generi alimentari, bevande, abbigliamento, spese per istruzione, abitazione, luce e gas, acquisto di mobili, elettrodomestici e arredi, spese per sanità, trasporti e comunicazioni (es. telefono), spese per il tempo libero (es. terme, viaggi, giochi online, abbonamenti alla Pay-Tv) ma anche prodotti per la cura della persona, centri benessere, argenteria e gioielleria (si veda la tabella A allegata al decreto). Le uniche spese statistiche ri­levanti ai fini della determinazio­ne del reddito sintetico rimango­no quelle connesse ai cosiddetti elementi certi, quali, ad esempio, quelle legate al possesso di im­mobili e di beni mobili registrati (tipicamente immobili, autovei­coli e natanti).

Il provvedimento varato individua il nuovo contenuto induttivo di questi elementi indicativi di capacità contributiva tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo fami­liare di appartenenza del contri­buente risultante dall'indagine annuale sui consumi delle fami­glie compresa nel Programma statistico nazionale.

L'altra novità è sulla quantificazio­ne delle spese per elementi certi ai fini della ricostruzione indutti­va del reddito complessivo. Il decreto prevede che in presenza di informa­zioni afferenti a spese effettive in Anagrafe tributaria relative a questi elementi certi, il dato presente in Anagrafe tributaria si considera comunque prevalente rispet­to a quello calcolato induttiva­mente (articolo 1, comma 5). Questa è una novità rispetto al precedente decreto in cui si af­fermava che doveva essere co­munque considerato ai fini del redditometro quello più elevato tra il dato effettivo presente in Anagrafe e quello invece deter­minato induttivamente grazie agli indicatori statistici.

Viene infine confermato che non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamen­te all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da ido­nea documentazione. 

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Documenti: Il decreto 16 Settembre 2015

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