La novità principale è l'introduzione nel codice penale dell'articolo 589-bis rubricato "delitto di omicidio stradale" che punisce, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale. La fattispecie conferma la pena per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni) mentre salgono le sanzioni se l'incidente è stato causato da un conducente che guida in stato di ebbrezza o sotto l'assunzione di sostanze stupefacenti.
Nello specifico viene punito con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro). Reclusione da 5 a 10 anni, invece, per l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza come il superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.
La pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato da tali condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole. Quando cioè sussista un concorso di colpa. La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
E' poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni). E' stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.
Il pacchetto di misure comprende anche il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi. In particolare il conducente dovrà essere obbligatoriamente arrestato, in caso di esito mortale dell'incidente, ove: 1) sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; 2) si tratti di conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone o di cose, di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o trainanti un rimorchio che comporti una massa superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. In tutti gli altri casi di omicidio o di lesioni stradali l'arresto è facoltativo, restando però espressamente escluso, limitatamente alle lesioni, se il conducente presta subito soccorso e si mette a disposizione delle autorità.
Stretta anche sulle sanzioni amministrative. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni in caso di omicidio o dopo 5 anni in caso di lesioni. Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Qualora la patente sia di un altro Stato anziché la revoca vi sarà l'inibizione alla guida in Italia per un periodo analogo. Il giudice, inoltre, potrà ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.