Le attività che possono essere oggetto di convenzione sono quelle di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici nelle seguenti materie: a) previdenza e assistenza sociale; b) diritto del lavoro; c) sanita'; d) diritto di famiglia e delle successioni; e) diritto civile e legislazione fiscale; f) risparmio; g) tutela e sicurezza sul lavoro. Le convenzioni, stipulate secondo lo schema allegato nel decreto, ovvero che contengano modifiche o integrazioni, sono trasmesse a cura dell'Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente e devono essere pubblicate sul sito internet del patronato stesso.
Il decreto indica che le convenzioni il compito di individuare i soggetti stipulanti, i loro ruoli, le attivita' oggetto delle convenzioni, i tempi, le modalita' di esecuzione e di rimborso dei costi anche forfettari mediante rendicontazione, i criteri di computo del rimborso spese.
Documenti: Decreto 16 Settembre 2015