Pensioni 2015, chi è nei minimi ha uno sconto sui contributi

Paolo Ferri Domenica, 19 Aprile 2015
I lavoratori autonomi che aderiscono al nuovo regime fiscale agevolato, introdotto dalla legge di stabilità 2015, possono scegliere anche una facilitazione di carattere previdenziale.

Kamsin I lavoratori autonomi iscritti nella gestione artigiani e commercianti che hanno optato per il nuovo regime dei minimi possono versare i contributi pensionistici solo in percentuale sul reddito forfettario e non piu', come accade di regola, sul minimale. Lo prevede un passaggio della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) e della Circolare Inps 29/2015. La novità è significativa soprattutto in un periodo di crisi perchè consentirà ai lavoratori autonomi che scelgono questo regime di non versare piu' la "quota fissa" di circa 3.500 euro annui ai fini previdenziali ma un contributo ridotto, anche al di sotto del cd. minimale.

I Destinatari. L'agevolazione spetta, su domanda,  ai soggetti interessati al nuovo regime fiscale agevolato introdotto dall'articolo 1, comma 54 della legge 190/2014 (cioè il cd. nuovo regime dei minimi 2015) cioè in coloro che si trovino ad essere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.  Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.

I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco disponibile nel seguente allegato.

Il vantaggio. Il regime agevolato, è opzionale e quindi è accessibile esclusivamente a domanda, e prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.

Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, si applica l'articolo 2 comma 29 della legge 335/1995. Ciò significa che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

In altri termini chi opta per l'agevolazione pagherà meno contributi ma rischia di dover fare i conti con una pensione ancor più magra e lontana nel futuro. Infatti il pagamento di contributi inferiori rispetto a quelli calcolati sul reddito minimale determinerà inevitabilmente una contrazione dei mesi accreditati con un prolungamento degli anni necessari a raggiungere il diritto per poter accedere alla pensione.

Ad esempio se un artigiano è chiamato attualmente a versare una contribuzione minima di circa 3.530 annui (3.521,62 finalizzati alla pensione e 7,44 per maternità). Se un artigiano "nei minimi" decidesse di optare al regime agevolato pagando, in base al reddito denunciato all'agenzia delle Entrate, una contribuzione pari a 1.768,25 euro si vedrebbe accreditare solo sei mesi a fini pensionistici a fronte di un'attività lavorativa durata un anno. È evidente quindi che la minor contribuzione pagata oggi si ripercuoterà negativamente sulle prestazioni future.

I limiti. I soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni non potranno fruire contestualmente delle riduzione contributiva del 50% prevista dalla normativa vigente. Pertanto l'agevolazione in parola è alternativa con la riduzione percentuale. Inoltre è esclusa, per i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni che prestano attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, l'applicazione delle riduzione contributiva di tre punti percentuali. Attualmente tali lavoratori versano il 19,65% in luogo dell'aliquota ordinaria del 22,65 per cento.

Le modalità. L'accesso al regime previdenziale agevolato è del tutto facoltativo e avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l'onere di presentare all'Inps. A questo riguardo l'Inps distingue tra soggetti già esercenti attività d'impresa alla data del 1° gennaio 2015 e soggetti che la intraprendono da data successiva. I primi hanno l'onere di compilare il modello telematico (predisposto all'interno del cassetto per artigiani e commercianti) entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato slitta all'anno successivo, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge, previa presentazione della domanda (sempre entro il 28 febbraio dell'anno di decorrenza).

I soggetti che intraprendono, invece, una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato (sempre attraverso la procedura telematizzata del cassetto previdenziale) con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

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A cura di Paolo Ferri - Patronato Acli

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